Contratto di somministrazione: applicazione della disciplina del contratto a termine

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 11 ottobre 2022, n. 29567, ha stabilito che anche in relazione al contratto di lavoro stipulato col somministratore devono trovare applicazione le specifiche garanzia prefigurate dalla disciplina del contratto a termine, alla luce della condivisibile affermazione che il contratto a tempo indeterminato rappresenta la forma comune di contratto di lavoro. L’esistenza di una specifica causale giustificativa del termine apposto al contratto di lavoro assume, quindi, autonoma rilevanza nel rapporto tra prestatore di lavoro e somministratore in relazione alle specifiche esigenze di quest’ultimo, come desumibile dal fatto che il contratto di lavoro a termine non si sovrappone necessariamente al rapporto tra azienda di somministrazione e utilizzatore, ben potendo l’azienda somministratrice destinare il lavoratore assunto a termine in missione presso più soggetti utilizzatori.

 

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