Contratti di somministrazione per picchi di lavoro: esplicitazione dell’attualità delle ragioni

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 novembre 2019, n. 28285, ha stabilito che, se è vero che le punte di intensa attività non fronteggiabili con il ricorso al normale organico costituiscono una ragione di ordine produttivo che legittimano il ricorso alla somministrazione di manodopera, va evidenziato anche che le ragioni dell’utilizzazione di lavoratori devono essere esplicitate nella loro attualità, in modo da rendere chiaramente percepibile l’esigenza addotta dall’utilizzatore e il rapporto causale tra la stessa e l’assunzione del singolo lavoratore somministrato, mentre ammettere che il contratto di somministrazione possa tacere, puramente e semplicemente, le ragioni della somministrazione a tempo determinato, riservandosi di enunciarle solo a posteriori in ragione della convenienza del momento, vanificherebbe in toto l’impianto della legge.

 

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