Condotta colposa del prestatore irrilevante a fronte dell’inadempimento del datore

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 21 settembre 2021, n. 25597, in tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, ha stabilito che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante e idonee a impedire il verificarsi dell’evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa.

 

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