Condotta antisindacale: legittimazione ad agire solo in caso di diffusività nazionale

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 14 marzo 2018, n. 6322, ha stabilito che, ai fini del requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale è necessario e sufficiente lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale su gran parte di esso, senza che in proposito sia indispensabile che l’associazione faccia parte di una confederazione né che sia maggiormente rappresentativa. È legittimata ad agire per la repressione della condotta antisindacale solo l’organizzazione che sia in grado di dimostrare il possesso del requisito della diffusività nazionale.

 

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