Le condizioni per il distacco dell’apprendista nel parere INL

L’INL, con parere del 12 gennaio 2018, ha precisato che è possibile avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato, fermo restando il rispetto dei requisiti di legge, cioè la sussistenza dell’interesse del distaccante, l’espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore, la presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro.

In merito a quest’ultima figura, l’INL ricorda che il Ministero del lavoro, con circolare n. 40/2004, seppure con riferimento alle modalità di formazione a distanza, ha chiarito che, qualora in azienda sia presente un numero idoneo di specializzati, non è assolutamente rilevante la loro localizzazione nell’unità produttiva nella quale operano gli apprendisti e che lo stesso discorso può ben essere esteso all’attività di “tutoraggio”. In tali casi, pertanto, la condizione è il tutor sia in grado di garantire l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e quella interna, potendo lo stesso assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità e alla qualità della formazione svolta dal soggetto apprendista.

 

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