Computo della durata massima del contratto a termine

La Cassazione civile, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 3470 dell’11 febbraio 2025, ha stabilito che nel computo del limite massimo di durata di 36 mesi per i contratti a termine consecutivi, ai fini della verifica dell’eventuale conversione del contratto in un rapporto a tempo indeterminato, vanno inclusi anche i contratti già conclusi prima dell’introduzione del comma 4-bis dell’articolo 5, D.Lgs. 368/2001, se rientrano nella stessa successione di contratti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore.

 

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