La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 febbraio 2026, n. 2637, ha stabilito che, in materia di somministrazione di manodopera a tempo determinato, anche nel regime normativo di cui al D.Lgs. n. 276/2003 e, successivamente, al D.Lgs. n. 81/2015, il requisito della temporaneità dell’utilizzazione, pur nell’assenza di limiti legislativamente previsti, costituisce elemento immanente e strutturale dell’istituto, sicché la protrazione ininterrotta delle missioni del medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice, nelle medesime mansioni e sulla medesima commessa, per un arco temporale significativo (nella specie, 29 mesi), in assenza di rituale e tempestiva allegazione di specifiche ragioni giustificatrici, integra frode alla legge ex artt. 1344 e 1418, c.c., desumibile anche da indici rivelatori quali l’individuazione intuitu personae del lavoratore e il costante ricorso al lavoro supplementare; ne consegue la nullità dei contratti di somministrazione e la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice, in interpretazione conforme alla Direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il caso
La Suprema Corte è chiamata a decidere su una controversia originata dalla successione di 4 contratti di somministrazione a termine intercorsi tra una lavoratrice e un’impresa utilizzatrice del settore call center, tramite agenzia, per un periodo complessivo di circa 29 mesi, con svolgimento continuativo delle medesime mansioni, presso la stessa sede e prevalentemente sulla stessa commessa.
La lavoratrice deduceva la nullità del termine per carenza del requisito della temporaneità e per frode alla legge, chiedendo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatrice e il risarcimento del danno. La domanda era stata accolta sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello, secondo i quali l’utilizzazione protratta e ininterrotta della lavoratrice, priva di giustificazioni specifiche e sorretta da una scelta nominativa del personale, integrasse un uso distorto dello strumento della somministrazione, in contrasto con i principi della Drettiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, e configurasse una frode alla legge.
La società utilizzatrice ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione.
I Supremi giudici hanno rigettato integralmente il ricorso, confermando che la temporaneità costituisce il nucleo essenziale dell’istituto della somministrazione e che l’accertamento del suo rispetto o della sua elusione è prerogativa del giudice di merito, il quale deve procedere a una valutazione complessiva della vicenda concreta, senza soffermarsi unicamente sulla verifica meramente formale della legittimità dei singoli contratti o al rispetto di limiti quantitativi previsti dalla normativa o dalla contrattazione collettiva. Infatti tale prospettiva, la Corte ribadisce che la frode alla legge può essere ravvisata anche quando ciascun contratto, isolatamente considerato, sia assistito da una causale astrattamente legittima o rispetti i limiti di durata previsti per il lavoro a termine, qualora la reiterazione delle missioni e le modalità di utilizzazione del lavoratore risultino funzionali ad eludere la regola imperativa della temporaneità.
Gli Ermellini attribuiscono particolare rilievo a una pluralità di indici rivelatori della finalità elusiva:
- la protrazione dell’utilizzazione per un arco temporale significativo e senza soluzione di continuità;
- l’assegnazione sempre alle stesse mansioni e alla medesima sede;
- l’assenza di una specifica e tempestiva allegazione, da parte dell’utilizzatrice, delle ragioni giustificatrici della durata complessiva delle missioni;
- la nominativa individuazione della lavoratrice da somministrare;
- il sistematico ricorso al lavoro supplementare, che denota un impiego strutturale e non contingente della prestazione.
La Corte chiarisce, inoltre, che il richiamo alla Direttiva 2008/104/CE e alla giurisprudenza della CGUE non integra l’introduzione di un fatto nuovo, ma costituisce un criterio interpretativo per qualificare fatti già ritualmente allegati, e che la nullità per frode alla legge è rilevabile anche d’ufficio, purché sulla base di circostanze di fatto emerse nel contraddittorio. Sotto il profilo sanzionatorio, viene confermato il principio secondo cui, una volta accertata la nullità dei contratti di somministrazione per violazione di norme imperative o per frode alla legge, viene meno il regime speciale di dissociazione tra titolarità del rapporto e utilizzazione della prestazione, con conseguente ricostituzione del rapporto di lavoro subordinato in capo all’impresa utilizzatrice, in applicazione degli artt. 1344 e 1418, c.c., anche oltre l’ipotesi tipica prevista dalla normativa vigente in caso di mancata valutazione dei rischi.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
