Cigo: termine presentazione istanze e valutazione istanze di proroga

L’Inps, con messaggio 18 ottobre 2017, n. 4067, ha fornito chiarimenti sul termine di presentazione delle domande di Cigo industria ed edilizia e sulla valutazione delle istanze di proroga.

Il documento precisa che qualora l’azienda ometta la compilazione del campo “data inizio effettivo” sarà attivabile la procedura di cui all’articolo 11, comma 2, D.M. 95442/2016, chiedendo all’azienda di fornire il dato mancante.

Inoltre l’Istituto chiarisce che la domanda unica ricomprendente eventi meteo verificatisi in mesi diversi, per non incorrere in decadenza, deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo oppure l’azienda può presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge.

In tema di proroga delle istanze Cigo, l’Istituto ricorda che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, D.Lgs. 148/2015, le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. Poiché il concetto di proroga presuppone una prosecuzione, senza soluzione temporale, di un intervento già richiesto, il requisito della temporaneità dell’evento e della previsione di ripresa dell’attività lavorativa andrà vagliato prendendo in considerazione l’intero arco temporale richiesto, comprensivo anche delle proroghe, e, quindi, valutando quale unica data di effettiva ripresa dell’attività lavorativa quella indicata dall’azienda nell’ultima domanda di proroga.

 

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