Cessazione fittizia dell’attività: reintegra e risarcimento del lavoratore licenziato

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 23 gennaio 2019, n. 1852, ha ritenuto che, in caso di licenziamento collettivo, l’assoluta omessa enunciazione di alcun criterio di scelta conseguente a una prospettata ma fittizia cessazione di attività – nella fase di informazione e consultazione sindacale – radica un difetto, per così dire ontologico, del recesso, che rinviene appropriata tutela mediante lo strumento reintegratorio approntato dal Legislatore del 2012.

 

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