Attività lavorativa pericolosa: responsabilità oggettiva del datore

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 21 aprile 2017, n. 10145, ha stabilito che, in materia di sicurezza sul lavoro, nel caso di attività lavorativa pericolosa, l’articolo 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al datore di lavoro. La disciplina opera in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, nonché in caso di omessa predisposizione da parte del datore delle misure e cautele necessarie per preservare l’integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro. Ad ogni modo, si deve tenere in considerazione la realtà aziendale, il tipo di lavorazione e il connesso rischio che caratterizzano il singolo caso di specie.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

 

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno analizza i provvedimenti legislativi emanati nel periodo estivo che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro. 24 settembre 2026

Il master analizza la crisi d’impresa, partendo dalle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali e affrontando poi nello specifico CIG, fondi di solidarietà e CIGS, nonché la gestione dei rapporti di lavoro ai sensi del Codice della Crisi. Dal 22 settembre 2026

Il seminario analizza le modalità per accedere alla pensione nel 2026 e per analizzare il conto assicurativo, con particolare attenzione ad accessi derogatori e strategie di anticipo. 21 settembre 2026

Torna in alto