Assunzione di apprendisti e solidarietà difensiva

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.21 dell’11 agosto 2016, precisa in quali circostanze, in costanza di contratto solidarietà difensivo, sia possibile assumere nuovo personale con contratto di apprendistato.

Posto che la funzione primaria del contratto di solidarietà difensivo consiste nel mantenimento dei livelli occupazionali, può accadere che l’insorgenza di ulteriori esigenze lavorative possa essere soddisfatta soltanto da lavoratori con mansioni non disponibili nell’organico aziendale, la cui assunzione è anche funzionale al superamento della condizione di difficoltà che ha dato causa all’intervento di integrazione salariale. Ricorrendo tali presupposti appare quindi possibile procedere a nuove assunzioni in costanza di solidarietà difensiva anche mediante l’attivazione di un contratto di apprendistato, sempreché si riscontrino, in tale ultimo caso, anche gli ulteriori requisiti di legge. In particolare, andrà osservato il rapporto che deve sussistere, ai sensi dell’art.42, co.7, D.Lgs. n.81/15, tra apprendisti assunti e maestranze specializzate e qualificate, restando ad ogni modo ferma la necessità che il datore di lavoro o i suoi dipendenti abbiano l’esperienza e le competenze necessarie a garantire che l’apprendista riceva una formazione adeguata rispetto alle finalità dell’apprendistato.

 

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