Assistenza sanitaria indiretta: rimborso prestazione specialistica all’estero

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 16 luglio 2019, n. 19024, ha stabilito che, in tema di assistenza sanitaria indiretta, in forza del combinato disposto degli articoli 3, comma 5, L. 595/1985, 2 e 5, D.M. 3 novembre 1989, qualora la prestazione non sia affatto ottenibile in Italia, è consentito il rimborso per spese sanitarie sostenute dal cittadino italiano all’estero presso centri di alta specializzazione qualora, tenuto conto della particolarità del caso clinico, ricorra il presupposto della non differibilità del trattamento sanitario, essendo la ratio della normativa funzionale a sopperire alle disfunzioni strutturali del Ssn.

 

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