Art.2103 cod.civ. ante Jobs Act: illegittimo il demansionamento senza accordo

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 23 febbraio 2016, n.3485, ha stabilito che l’art.2103 cod.civ., nella versione del testo applicabile alla fattispecie e antecedente alle modifiche introdotte dall’art.3, D.Lgs. n.81/15, consente all’imprenditore l’esercizio del potere conformativo della prestazione richiesto al lavoratore al fine di adeguare l’organizzazione alle mutevoli esigenze dell’impresa, ma a condizione che l’adibizione fosse a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. L’art.2103 cod.civ. nel testo vigente ratione temporis, commina la nullità di ogni patto contrario rispetto al divieto inderogabile di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori, a differenza di quanto previsto dalla novella introdotta dal citato decreto legislativo, che consente mutamenti in pejus sia al potere unilaterale dell’imprenditore, anche abilitato dalla contrattazione collettiva, sia ad accordi individuali in sede protetta.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno analizza i provvedimenti legislativi emanati nel periodo estivo che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro. 24 settembre 2026

Il master analizza la crisi d’impresa, partendo dalle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali e affrontando poi nello specifico CIG, fondi di solidarietà e CIGS, nonché la gestione dei rapporti di lavoro ai sensi del Codice della Crisi. Dal 22 settembre 2026

Il seminario analizza le modalità per accedere alla pensione nel 2026 e per analizzare il conto assicurativo, con particolare attenzione ad accessi derogatori e strategie di anticipo. 21 settembre 2026

Torna in alto