Appalto con prestazioni di manodopera: valido se l’appaltante svolge solo il coordinamento

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 giugno 2019, n. 15557, ha stabilito che l’appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito dell’”organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore“, previsto dall’articolo 29, D.Lgs. 276/2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza che l’appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore.

 

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