Appalto: limite di 2 anni per la responsabilità solidale contributiva

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.29 del 15 dicembre, ha offerto chiarimenti in merito al regime di responsabilità solidale in materia contributiva, in particolare relativamente al periodo entro il quale sia possibile agire per il recupero dei contributi a titolo di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ai sensi del combinato disposto dagli artt.35, co.28, D.L. n.223/06 e 29, co.2, D.Lgs. n.276/03.

Nel periodo di contemporanea vigenza delle disposizioni di cui all’art.29, co.2, D.Lgs. n.276/03 e all’art.35, co.28, D.L. n.223/06 (conv. da L. n.248/06) – cioè sino al 27 aprile 2012 – la prima, in quanto di carattere speciale, deve considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella di cui all’art.35, co.28. Ne consegue che, ai fini dell’applicabilità della responsabilità solidale in questione, occorre tenere altresì conto della specifica limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Lo special event analizza, con taglio pratico e operativo, le principali tecniche di costruzione di un contratto collettivo di secondo livello, approfondendo profili giuridici, organizzativi e gestionali collegati alla contrattazione aziendale e territoriale.  21 ottobre 2026

Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026

Il seminario approfondisce la disciplina del distacco del lavoratore, analizzando i requisiti di legittimità dell’istituto e le principali criticità applicative emerse nella prassi ispettiva e giurisprudenziale. 26 ottobre 2026

Torna in alto