Appalto lecito in presenza di organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 novembre 2020, n. 24386, ha stabilito che, secondo la disciplina di cui alla L. 1369/1960, l’interposizione illecita va esclusa quando l’appaltatore utilizza una propria organizzazione e gestisce direttamente i rapporti di lavoro e i requisiti dell’appalto lecito vengono individuati nell’organizzazione propria dell’appaltatore e nell’assunzione di questi del rischio d’impresa per il conseguimento di un autonomo risultato produttivo, mentre, ai sensi dell’articolo 29, D.Lgs. 276/2003, l’appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito dell’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza che l’appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore e il requisito dell’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, previsto dal citato articolo 29, può essere individuato, in presenza di particolari esigenze dell’opera o del servizio, anche nell’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto.

 

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