Accredito figurativo per aspettativa sindacale ed elettiva: i chiarimenti INPS

L’INPS, con messaggio INPS n. 3505 del 21 novembre 2025, interviene per uniformare prassi e ridurre il contenzioso in materia di accredito della contribuzione figurativa per i lavoratori collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 31 dello Statuto dei lavoratori e dell’art. 3 del D.Lgs. 564/1996.

Presupposto essenziale per il riconoscimento del periodo figurativo è l’esistenza di un atto scritto di collocamento in aspettativa adottato dal datore di lavoro, datato, sottoscritto e, soprattutto, anteriore all’inizio dell’aspettativa stessa: senza tale documento non è possibile procedere all’accredito, né possono accedervi i lavoratori assunti dopo l’inizio del mandato elettivo o sindacale.

Qualora l’atto originario risulti irreperibile, il datore di lavoro può produrre una dichiarazione sull’assenza del documento, accompagnata da elementi probatori (estratti LUL, prospetti paga, documenti contabili). Tale documentazione è tuttavia integrativa e non può sostituire l’atto formale, salvo i casi eccezionali di trasferimento d’azienda o operazioni societarie che comportino continuità del rapporto.

Il messaggio chiarisce, inoltre, l’ambito soggettivo dell’accredito: rientrano tutte le cariche sindacali previste dagli statuti, non solo quelle apicali, purché attribuite mediante investitura formale con atto scritto. La giurisprudenza consolidata della Cassazione conferma che l’unico elemento dirimente è la regolarità dell’investitura e la conformità statutaria della carica, mentre l’attività concretamente svolta non rileva.

 

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