Infortunio sul lavoro: il preposto risponde dell’omicidio colposo del lavoratore se non vigila sul rispetto delle misure di sicurezza

La Cassazione Penale, IV Sezione, 24 maggio 2025, n. 19428, ha stabilito che, in tema di infortuni sul lavoro, il capocantiere e preposto, ex art. 19, D.Lgs. n. 81/2008, risponde dell’omicidio colposo del lavoratore se, pur non avendo concorso alla realizzazione materiale dell’opera non a regola d’arte, omette di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza previste dal POS e dal PSC, e consente lo svolgimento di attività interferenti e pericolose (come il disarmo anticipato di strutture in calcestruzzo) in violazione delle cautele imposte. La presenza del preposto durante tali operazioni è condizione imprescindibile per una corretta gestione del rischio, la cui mancata attivazione integra causalità della colpa. Ciascun titolare di posizione di garanzia è responsabile per intero dell’obbligo di tutela, anche in presenza di altri garanti.

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