La Cassazione Penale, IV Sezione, 24 maggio 2025, n. 19428, ha stabilito che, in tema di infortuni sul lavoro, il capocantiere e preposto, ex art. 19, D.Lgs. n. 81/2008, risponde dell’omicidio colposo del lavoratore se, pur non avendo concorso alla realizzazione materiale dell’opera non a regola d’arte, omette di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza previste dal POS e dal PSC, e consente lo svolgimento di attività interferenti e pericolose (come il disarmo anticipato di strutture in calcestruzzo) in violazione delle cautele imposte. La presenza del preposto durante tali operazioni è condizione imprescindibile per una corretta gestione del rischio, la cui mancata attivazione integra causalità della colpa. Ciascun titolare di posizione di garanzia è responsabile per intero dell’obbligo di tutela, anche in presenza di altri garanti.
Infortunio sul lavoro: il preposto risponde dell’omicidio colposo del lavoratore se non vigila sul rispetto delle misure di sicurezza
di Redazione
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il convegno di aggiornamento analizza le novità contenute nei principali orientamenti giurisprudenziali dell’anno 2026. 15 luglio 2026
Il Oneday master esamina gli impatti del Codice del terzo settore sui rapporti di lavoro e le caratteristiche dei rapporti di lavoro nelle cooperative sociali. 20 luglio 2026
Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026
