L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 133/E del 2 luglio 2026, ha esaminato il caso di un dipendente della Banca d’Italia che ha trasferito la propria residenza fiscale in Francia, in un Comune di confine, mantenendo però il rapporto di lavoro con l’Istituto e svolgendo l’attività prevalentemente in modalità transfrontaliera. Il contribuente, infatti, dopo essere stato assegnato a una sede della Banca d’Italia situata in una Regione italiana confinante con la Francia, si reca normalmente in Italia per circa 2 giorni alla settimana, mentre per il resto del tempo lavora da remoto dalla Francia, usufruendo anche di 100 giornate annuali di lavoro agile. Poiché nei periodi d’imposta successivi al trasferimento ha trascorso la maggior parte del tempo in Francia, egli si considera fiscalmente residente in tale Paese e chiede quale sia il corretto regime fiscale applicabile alle retribuzioni percepite: quello previsto per i lavoratori frontalieri dall’art. 15, Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia oppure quello relativo alle funzioni pubbliche disciplinato dall’art. 19 della Convenzione?
L’art. 15 disciplina in generale i redditi di lavoro dipendente e prevede, quale regola ordinaria, una potestà impositiva concorrente tra Stato di residenza del lavoratore e Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa. Lo stesso articolo, al paragrafo 4, introduce, tuttavia, una disciplina speciale per i lavoratori frontalieri residenti nelle zone di frontiera di uno Stato e occupati nella zona di frontiera dell’altro Stato contraente. In tali casi il reddito è imponibile esclusivamente nello Stato di residenza. Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione chiarisce che per zona frontaliera si intendono, nel caso dell’Italia, le Regioni confinanti con la frontiera e, nel caso della Francia, i dipartimenti di confine. L’Agenzia evidenzia, però, che questa disciplina trova applicazione soltanto laddove non ricorra la specifica normativa prevista per le funzioni pubbliche. L’art. 19, Convenzione, stabilisce, infatti, che le remunerazioni corrisposte da uno Stato, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente pubblico a fronte di servizi resi a tali soggetti sono imponibili esclusivamente nello Stato che eroga la retribuzione. Si tratta di una disposizione speciale che prevale sulle regole dettate per il lavoro subordinato ordinario.
Per rispondere al quesito del contribuente, pertanto, l’Agenzia richiama i criteri interpretativi elaborati dal Modello OCSE e dal relativo Commentario. Secondo tali principi, affinché trovi applicazione la disciplina delle funzioni pubbliche devono sussistere 2 condizioni:
- gli emolumenti devono essere corrisposti da uno Stato o da un ente pubblico;
- gli emolumenti devono rappresentare il corrispettivo di servizi resi a favore dello stesso ente pubblico.
Nel caso esaminato entrambe le condizioni risultano soddisfatte, posto che la Banca d’Italia è contemporaneamente il soggetto datore di lavoro e quello al quale viene resa la prestazione lavorativa. Rimane quindi da verificare se la Banca d’Italia possa essere considerata un ente pubblico e se svolga o meno attività industriali o commerciali che potrebbero attrarre il reddito nella disciplina del lavoro subordinato ordinario. Il Commentario OCSE, infatti, esclude dall’ambito delle funzioni pubbliche gli enti pubblici che esercitano attività industriali o commerciali, come tradizionalmente accade per soggetti quali poste o ferrovie. L’Amministrazione sottolinea che la Banca d’Italia è qualificata dallo Statuto come istituto di diritto pubblico e svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di banca centrale della Repubblica italiana. Essa opera nell’ambito del Sistema europeo delle banche centrali e dell’Eurosistema perseguendo esclusivamente finalità pubbliche e istituzionali, non obiettivi commerciali o speculativi. La presenza di partecipazioni detenute da soggetti privati nel capitale dell’Istituto non incide sulla natura pubblica dell’ente né sulla sua indipendenza funzionale, poiché i partecipanti non esercitano un’influenza sulle decisioni istituzionali della Banca. Proprio tali caratteristiche consentono di escludere che la Banca d’Italia svolga attività industriali o commerciali assimilabili a quelle degli enti pubblici economici cui si riferisce l’eccezione prevista dal Commentario OCSE e dall’art. 19, paragrafo 3, Convenzione. Di conseguenza, le retribuzioni erogate ai dipendenti dell’Istituto devono essere considerate remunerazioni relative a funzioni pubbliche e rientrano integralmente nell’ambito applicativo dell’art. 19, paragrafo 1, lett. a), Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia.
Pertanto, l’Agenzia conclude che il dipendente della Banca d’Italia, pur essendo fiscalmente residente in Francia e svolgendo parte significativa dell’attività in modalità transfrontaliera e da remoto, non può beneficiare del regime previsto per i lavoratori frontalieri di cui all’art. 15, paragrafo 4, Convenzione. Le remunerazioni percepite, quindi, devono essere assoggettate a imposizione esclusiva in Italia, in quanto Stato della fonte del reddito e Stato che eroga le retribuzioni tramite un ente pubblico rientrante nell’art. 19. Tali compensi, di conseguenza, non devono essere tassati in Francia.
La Banca d’Italia, in qualità di sostituto d’imposta, è pertanto tenuta a continuare ad applicare sulle somme corrisposte le ordinarie ritenute IRPEF a titolo d’acconto previste dall’art. 23, D.P.R. n. 600/1973.
In sintesi, il regime speciale previsto per i dipendenti pubblici prevale su quello dei lavoratori frontalieri, di conseguenza i dipendenti della Banca d’Italia, data la natura pubblicistica dell’ente e delle funzioni istituzionali svolte, sono soggetti a tassazione esclusiva in Italia anche quando risultano fiscalmente residenti in Francia e svolgono la prestazione lavorativa in modalità transfrontaliera.
