L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 126/E del 22 giugno 2026, in tema di lavoro frontaliero Italia-Svizzera, ha chiarito che, nel caso in cui l’attività di lavoro dipendente venga svolta integralmente all’interno dell’«area di frontiera» italiana, osta all’applicazione dall’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera unicamente la circostanza che la sede del datore di lavoro sia localizzata al di fuori di detta «area di frontiera», come definita all’art. 2, lett. a), del suddetto Accordo, che comprende «per quanto riguarda l’Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano».
Per quanto attiene al datore di lavoro, invece, la disposizione richiede, più genericamente, che esso sia residente nell’altro Stato.
Il Fisco, quindi, chiarisce che la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’«area di frontiera» italiana non osta, ove tale datore sia comunque qualificabile come fiscalmente residente nel nostro Stato, all’applicazione dell’Accordo, sempreché il lavoratore che ne invoca le disposizioni soddisfi tutti i requisiti previsti dall’art. 2, lett. b), Accordo, incluso quello dell’effettivo svolgimento della propria attività di lavoro dipendente in una delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta o nella Provincia Autonoma di Bolzano.
Nel caso di specie, l’istante dichiara di essere fiscalmente residente in Svizzera, in un Comune di confine con l’Italia nel Canton Ticino, e di prestare la sua attività lavorativa, come informatrice farmaceutica, unicamente in Lombardia per un’azienda italiana che ha la propria sede legale in Veneto.
