Imposte sostitutive IRPEF per incrementi retributivi, lavoro notturno, festivo e a turni: i chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 3/E del 24 giugno 2026, attraverso lo schema della domanda-risposta, ha offerto precisazioni in merito all’applicazione delle agevolazioni introdotte dalla Legge di bilancio 2026 relative alla tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Tra le indicazioni di maggior rilievo, si segnala che l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% si applica:

  • agli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali firmati nel triennio 2024-2026, pagati quest’anno, anche se relativi ad annualità precedenti. Restano, in ogni caso, esclusi gli importi erogati una tantum;
  • nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL assorbano l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo o di analoghi elementi retributivi non siano previsti dal CCNL, ma siano riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro;
  • agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli CCNL e al trattamento aggiuntivo eventualmente riconosciuto dai singoli CCNL per la festività soppressa del 4 novembre.

In merito all’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, viene chiarito che si applica:

  • alla maggiorazione che sia prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente;
  • nel caso di lavoratori part-time verticali, anche se i giorni non lavorati settimanalmente siano più di uno, solo in caso di lavoro nel giorno di riposo stabilito dalle parti; nel caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni ad hoc dal CCNL nonché dal D.Lgs. n. 81/2015, il beneficio non è applicabile;
  • all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo;
  • alle indennità di reperibilità, previste dai CCNL, anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa, in quanto tali indennità sono funzionalmente collegate alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno di aggiornamento analizza le novità contenute nei principali orientamenti giurisprudenziali dell’anno 2026. 15 luglio 2026

Il Oneday master esamina gli impatti del Codice del terzo settore sui rapporti di lavoro e le caratteristiche dei rapporti di lavoro nelle cooperative sociali. 20 luglio 2026

Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026

Torna in alto