L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 3/E del 24 giugno 2026, attraverso lo schema della domanda-risposta, ha offerto precisazioni in merito all’applicazione delle agevolazioni introdotte dalla Legge di bilancio 2026 relative alla tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni per i lavoratori dipendenti del settore privato.
Tra le indicazioni di maggior rilievo, si segnala che l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% si applica:
- agli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali firmati nel triennio 2024-2026, pagati quest’anno, anche se relativi ad annualità precedenti. Restano, in ogni caso, esclusi gli importi erogati una tantum;
- nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL assorbano l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo o di analoghi elementi retributivi non siano previsti dal CCNL, ma siano riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro;
- agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli CCNL e al trattamento aggiuntivo eventualmente riconosciuto dai singoli CCNL per la festività soppressa del 4 novembre.
In merito all’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, viene chiarito che si applica:
- alla maggiorazione che sia prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente;
- nel caso di lavoratori part-time verticali, anche se i giorni non lavorati settimanalmente siano più di uno, solo in caso di lavoro nel giorno di riposo stabilito dalle parti; nel caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni ad hoc dal CCNL nonché dal D.Lgs. n. 81/2015, il beneficio non è applicabile;
- all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo;
- alle indennità di reperibilità, previste dai CCNL, anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa, in quanto tali indennità sono funzionalmente collegate alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni.
