Detassazione incrementi retributivi, rinnovi contrattuali, maggiorazioni e indennità: sintesi dei principali chiarimenti

Con la circolare n. 3/E/2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni, attraverso lo schema della domanda-risposta, sull’applicazione delle agevolazioni previste dalla Legge di bilancio 2026 in tema di tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.

Di seguito si propone una sintesi dei principali rilievi.

Incrementi delle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione (ad esempio indennità di cassa o indennità variabili)Tali indennità sono corrisposte mensilmente e confluiscono nella retribuzione ordinaria, perciò possono essere assoggettate all’imposta sostitutiva qualora i CCNL ne abbiano previsto l’incremento.
Incrementi retributivi con decorrenza economica antecedente alla sottoscrizione del CCNLPossono beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva gli incrementi contrattuali derivanti da rinnovi dei CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026, erogati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, anche se relativi ad annualità precedenti, esclusi gli importi erogati una tantum.
Superminimo assorbibile individualeL’agevolazione si applica anche nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL assorbano l’importo attribuito al dipendente a titolo di superminimo o di altri analoghi elementi retributivi, che non siano previsti dal CCNL, ma che siano riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro.
Ferie, gratifica feriale e festività soppressa del 4 novembreL’imposta sostitutiva si applica anche agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione di ferie, festività soppresse e permessi (di natura contrattuale collettiva).  Risposta affermativa anche per la gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli CCNL e al trattamento aggiuntivo eventualmente previsto dai singoli CCNL per la festività soppressa del 4 novembre.
Maggiorazione domenicaleL’imposta sostitutiva si applica alla maggiorazione prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente.
Part-time verticaleNel caso di lavoratori part-time verticali, anche se i giorni non lavorati settimanalmente siano più di uno, l’agevolazione è applicata solo in caso di lavoro nel giorno di riposo stabilito dalle parti; nel caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni ad hoc dal contratto collettivo nonché dal D.Lgs. n. 81/2015, il beneficio non è applicabile.
Straordinario festivo o notturnoL’imposta sostitutiva si applica all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo.
Indennità di reperibilitàL’imposta sostitutiva si applica alle indennità di reperibilità, previste dai CCNL anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa, in quanto funzionalmente collegate alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni.
Indennità di pernottamentoL’imposta sostitutiva si applica anche all’indennità di pernottamento prevista dall’articolo 117, CCNL Credito.
Assenza o mancata applicazione di un CCNL Qualora al rapporto di lavoro non sia stato applicato un CCNL, le imposte sostitutive non possono essere applicate.
Lavoratori impatriati e docenti o ricercatori residenti all’estero che si trasferiscono in ItaliaQualora le somme siano corrisposte ai lavoratori impatriati nonché ai docenti o ai ricercatori, le stesse devono essere assoggettate all’imposta sostitutiva per l’intero ammontare, senza, dunque, tenere conto delle riduzioni previste dalle relative norme agevolative. Qualora il lavoratore rinunci espressamente all’applicazione dell’imposta sostitutiva, gli incrementi retributivi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, nella misura ridotta prevista dalla norma.

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