Retribuzioni convenzionali estero: le indicazioni INPS a fini contributivi

L’INPS, con circolare n. 66 del 18 giugno 2026, ha illustrato l’ambito di applicazione del D.I. 29 maggio 2026, che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. L’Istituto, inoltre, offre le relative istruzioni operative e per le regolarizzazioni contributive.

Le retribuzioni di cui al D.I. 29 maggio 2026 devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2026, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. I lavoratori interessati sono non soltanto i lavoratori italiani, ma anche i lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e i lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

L’art. 2, D.I. 29 maggio 2026, stabilisce che: «Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1», dove per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal CCNL, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero. L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto o di trasferimento nel corso del mese; in tali casi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata. Al di fuori di tali casi, i valori in questione non sono frazionabili.

La circolare ricorda che le retribuzioni individuate dal D.I. 29 maggio 2026 costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

L’Istituto riepiloga i casi in cui la retribuzione individuata può subire variazioni:

  • passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
  • mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica;
  • maturazione, nel corso dell’anno, di compensi variabili (ad esempio, lavoro straordinario, premi).

Viene precisato che i datori di lavoro che per i mesi da gennaio 2026 a giugno 2026 hanno operato in difformità dalle istruzioni della circolare possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare.

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, i datori di lavoro devono:

  • calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2026 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • portare le differenze così determinate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

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