Pagamento premi e accessori: modifica dei tassi di interesse di rateazione e sanzioni civili

L’INAIL, con circolare n. 29 del 15 giugno 2026, ha informato che, con decorrenza 17 giugno 2026, variano il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, ex art. 2, comma 11, D.L. n. 338/1989, e quello per la determinazione delle sanzioni civili, ex art. 116, comma 8, Legge n. 388/2000, modificato dall’art. 30, D.L. n. 19/2024.

La modifica consegue alla decisione di politica monetaria dell’11 giugno 2026 della BCE, che ha fissato al 2,40% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

In caso di rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 17 giugno 2026 sono determinati applicando il tasso di interesse del 4,40%.

L’Istituto precisa che nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, dal 17 giugno 2026 il datore di lavoro è tenuto:

  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 7,90%, cioè al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti;
  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, del 2,40% se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

In caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno:

  • al 7,90% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti), se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 30 giorni dalla denuncia;
  • al 9,90% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti) se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia.

Nei casi di procedure concorsuali, il tasso applicabile alle sanzioni civili in misura ridotta a decorrere dal 17 giugno 2026, è pari a:

  • 2,40% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema) in caso di mancato o ritardato pagamento del premio;
  • 4,40% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti) in caso di evasione.

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