MAT e nomenclatore tariffario: modifiche operative dal 1° gennaio 2026

L’INAIL, con circolare n. 28 del 12 giugno 2026, ha comunicato che sono state introdotte delle modifiche alle modalità per l’applicazione delle tariffe dei premi (MAT) e al nomenclatore tariffario, in seguito alle D.I. Lavoro-Economia del 2 aprile 2026.

Le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2026 e riguardano, tra le altre cose, le disposizioni in materia di rettifica dell’erroneo inquadramento nelle Gestioni tariffarie per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall’INPS (artt. 7 e 8, MAT). La nuova formulazione degli artt. 7 e 8 stabilisce che i provvedimenti di rettifica dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’INAIL comunica al datore di lavoro il provvedimento adottato (in caso di rettifica d’ufficio) e dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda (in caso di rettifica su domanda del datore di lavoro).

La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2026 e supera la precedente previsione, secondo cui il provvedimento di rettifica aveva effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall’INPS.

La circolare, inoltre, riepiloga le novità introdotte in merito a:

  • eventi lesivi indennizzati dall’INAIL nel periodo di osservazione dell’andamento infortunistico;
  • nuove aliquote di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole “bonus” dopo i primi 2 anni di attività della posizione assicurativa territoriale in vigore dal 1° gennaio 2026;
  • modifica della descrizione di alcune lavorazioni delle tariffe dei premi (nomenclatore tariffario).

Per quanto riguarda le aliquote di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico in bonus, il D.I. le approva, intervenendo sulla Tabella A (bonus) di cui all’art. 20, comma 5, MAT, determinando una riduzione del premio assicurativo per le aziende con un andamento favorevole degli infortuni e delle malattie professionali. Il decreto, inoltre, incrementa l’aliquota di oscillazione in riduzione nei casi di non significatività, portandola da -5% a -13%.

Restano invariate le aliquote in incremento in caso di malus della Tabella B, ex art. 20, comma 6, MAT.

Infine, il D.I. introduce all’art. 22, MAT 2019, il comma 3, che regolamenta espressamente la rettifica dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

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