Inquadramento previdenziale di aziende agricole che producono anche energia elettrica

La massima

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 marzo 2026, n. 7364, ha stabilito che, ai fini del corretto inquadramento previdenziale delle aziende agricole che svolgono anche attività di produzione di energia elettrica, ai fini di attestare, ai sensi dell’art. 2135, c.c., la natura di attività connessa, occorre verificare se quest’ultima attività risulti o meno, in concreto, prevalente rispetto all’attività agricola, sotto il profilo sia del volume di affari prodotto, sia della proporzione rispetto allo svolgimento effettivo di attività agricola mediante utilizzazione prevalente delle proprie risorse da parte dell’imprenditore.

Il caso riguardava la collocazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole e, nello specifico, un’azienda agricola che subiva dall’INPS un provvedimento di riclassificazione in industria di produzione di energia da fonti fotovoltaiche.

Il caso

La Corte di Cassazione affronta il tema dell’inquadramento previdenziale ai fini contributivi di un’impresa formalmente qualificata come agricola, ma operante nella produzione di energia da fonti fotovoltaiche. La controversia origina dall’opposizione a un avviso di addebito INPS relativa a contributi omessi, in cui la società ricorrente contestava la riclassificazione da azienda agricola a impresa industriale per il periodo 2011-2013; la Corte d’Appello aveva ritenuto legittimo tale inquadramento, evidenziando la prevalenza dell’attività di produzione di energia rispetto a quella agricola, mentre per il periodo successivo aveva riconosciuto la connessione all’attività agricola alla luce della normativa introdotta dal D.L. n. 66/2014, in assenza di prova del superamento della soglia di produzione prevista.

La Cassazione rigetta integralmente il ricorso della società, ribadendo il principio per cui, ai sensi dell’art. 2135, c.c., e dell’art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005, la produzione di energia da fonti rinnovabili può essere considerata attività connessa a quella agricola solo se non altera la vocazione agricola dell’impresa e se utilizza in modo prevalente risorse normalmente impiegate nell’attività agricola; diversamente, quando tale attività assume carattere dominante e il fondo diviene funzionale all’attività industriale, l’impresa esce dall’ambito agricolo e va inquadrata in quello industriale.

La Corte richiama anche l’interpretazione della Corte costituzionale nella sentenza n. 66/2015, sottolineando che la connessione sussiste solo se il fondo mantiene la sua destinazione agricola “normale” e non viene snaturato dall’installazione degli impianti fotovoltaici; nel caso di specie, invece, è stata accertata dai giudici di merito l’assenza di attività agricola effettiva (mancanza di fatture di vendita di prodotti agricoli, assenza o inadeguatezza di attrezzature, stato di abbandono delle colture e delle serre, insufficienza della manodopera), con terreni asserviti alla produzione energetica, elementi che confermano la prevalenza dell’attività industriale.

Sotto il profilo contributivo, la Corte ribadisce che l’inquadramento previdenziale dei lavoratori segue quello dell’impresa datrice di lavoro e che, salvo specifiche eccezioni, non è ammesso un doppio inquadramento in presenza di un’attività unitaria, dovendosi fare riferimento all’attività prevalente rispetto alle finalità economiche perseguite. Inoltre, viene esclusa l’applicabilità automatica della qualifica di bracciante agricolo ai lavoratori in assenza di prova dello svolgimento delle attività tipiche normativamente previste, confermando così l’onere probatorio in capo al datore di lavoro.

Infine, la Corte chiarisce che, in caso di opposizione ad avviso di addebito, la valutazione della soccombenza ai fini delle spese dev’essere effettuata con riferimento alla fondatezza della pretesa contributiva sostanziale dell’INPS, anche se accolta solo parzialmente, giustificando così la compensazione parziale e la condanna residua della società.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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