La Corte Costituzionale, con sentenza n. 73 del 12 maggio 2026, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 1097, Legge n. 205/2017, nella parte in cui non prevede l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole dettata in tema di violazione dell’obbligo per le imprese dello spettacolo del certificato di agibilità per i propri lavoratori, affermando che la sanzione prevista per la violazione dell’obbligo del certificato di agibilità ha natura punitiva ed è particolarmente afflittiva, dato che è determinata in misura fissa per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro, senza prevedere un tetto massimo.
La mancata previsione della retroattività della disciplina più favorevole ha posto un dubbio di legittimità costituzionale che ha portato alla favorevole pronuncia in trattazione.
La Corte ha, infatti, ritenuto che la mancata previsione della retroattività non sia ragionevole in relazione alla disposizione legislativa che ha fatto venire meno l’obbligo del certificato di agibilità per le imprese dello spettacolo che impiegano, presso locali di loro proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento, lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, a condizione che il datore di lavoro abbia provveduto al pagamento dei contributi.
Si ricorda, infatti, che la Legge di bilancio 2018 aveva modificato la disciplina escludendo l’obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori subordinati dello spettacolo impiegati presso locali del datore di lavoro, a condizione che fossero stati effettuati i regolari versamenti contributivi, senza, tuttavia, aver previsto una disciplina transitoria che consentisse l’applicazione retroattiva della norma più favorevole alle violazioni pregresse ancora da giudicare.
A seguito della citata pronuncia, la disciplina più favorevole introdotta dalla Legge n. 205/2017 dovrà essere applicata anche con riferimento alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, purché ancora oggetto di giudizio.
