L’INPS, con messaggio n. 1315 del 17 aprile 2026, relativamente ai flussi UniEmens-PosAgri, ha comunicato di aver revisionato i codici ammissibili nel campo “Tipo ditta 2” (TD2), che, unitamente ai codici ammissibili nel campo “Tipo ditta 1” (TD1), rivestono un ruolo centrale ai fini dell’inquadramento previdenziale e assistenziale dei datori di lavoro agricoli, incidendo direttamente sulla determinazione delle aliquote contributive applicabili e, quindi, sulla misura dell’obbligo contributivo.
Sono stati soppressi i codici “TD2” 19, 39, 40, 43 e 44, caratterizzati dall’inquadramento dell’azienda nel settore extra-agricolo ai soli fini dei contributi INAIL, perché non più attuali, ma anche perché, in alcuni casi, ne è stato rilevato un utilizzo improprio, che ha determinato il mancato versamento dei contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Pertanto, in relazione ai flussi UniEmens-PosAgri con competenza dal II trimestre 2026, 1° maggio 2026 non è più consentito ai datori di lavoro agricoli l’utilizzo dei codici soppressi nel campo “TD2”. Qualora fossero comunque inseriti, il sistema restituirà un messaggio di alert, informando l’utente che non sono più utilizzabili.
Per i flussi UniEmens-PosAgri relativi a periodi pregressi dell’esercizio del II trimestre 2026, recanti nel campo “TD2” i codici soppressi, l’Istituto procederà alla tariffazione includendo nel calcolo anche le aliquote previste a titolo di contributo per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
