Si esaminano i contenuti della circolare n. 62/2026, con la quale l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la compilazione del quadro RR del Modello Redditi 2026-PF e ha disciplinato la riscossione dei contributi previdenziali dovuti a saldo per il 2025 e in acconto per il 2026 dagli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciale nonché dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.
Premessa
Con la circolare n. 62/2026, la Direzione Centrale Entrate dell’INPS ha fornito le istruzioni operative per la compilazione del quadro RR del Modello Redditi 2026-PF e ha definito le modalità di riscossione dei contributi previdenziali dovuti a saldo per l’anno d’imposta 2025 e in acconto per l’anno 2026. Il documento di prassi non si limita a ribadire le consuete indicazioni di carattere operativo, ma recepisce nel corpo delle istruzioni le significative novità introdotte dal D.Lgs. n. 13/2024, istitutivo del Concordato Preventivo Biennale (CPB), nonché la Riforma del lavoro sportivo operata dal D.Lgs. n. 36/2021, ormai a regime nella disciplina contributiva degli autonomi del settore dilettantistico.
L’interesse della circolare travalica, quindi, il piano meramente procedurale, poiché essa costituisce uno strumento di orientamento nella gestione di posizioni contributive che si sono fatte via via più articolate, in ragione della pluralità dei regimi imponibili oggi previsti, della coesistenza di più sezioni del quadro RR compilabili in parallelo e della necessità di raccordare la base imponibile previdenziale con le scelte operate dal contribuente sul piano fiscale, a partire dall’eventuale adesione al CPB.
Disciplina di riferimento
Attraverso il quadro RR del Modello Redditi 2026-PF i titolari di imprese artigiane e gli esercenti attività commerciale determinano i contributi previdenziali dovuti all’INPS a saldo per il 2025 e in acconto per il 2026. L’obbligo discende dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997, che impone agli iscritti alle Gestioni previdenziali dell’INPS – fatta eccezione per i coltivatori diretti – di autoliquidare la contribuzione nella propria dichiarazione dei redditi. Con provvedimento n. 72078/2026, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello Redditi 2026-PF per il periodo d’imposta 2025, che ricomprende il quadro RR.
La compilazione del quadro è obbligatoria per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciale (sezione I), per gli iscritti alla Gestione separata, ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, in qualità di liberi professionisti (sezione II) e per i lavoratori dello sport dilettantistico inquadrati ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 – che ha dato attuazione all’art. 5, Legge n. 86/2019, in materia di riordino degli enti sportivi e del lavoro sportivo – anch’essi afferenti alla Gestione separata (sezione III).
Come anticipato in premessa, il D.Lgs. n. 13/2024 ha introdotto il Concordato Preventivo Biennale (CPB), strumento volto a incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi dei contribuenti soggetti agli ISA. L’istituto è stato successivamente abrogato per i forfettari, con effetto dal 1° gennaio 2025, a opera dell’art. 7, D.Lgs. n. 81/2025, con applicazione residua limitata al periodo d’imposta 2024. Il CPB non incide sugli obblighi contributivi, sicché la base imponibile concordata rileva ai fini previdenziali, ferma restando la facoltà, ex art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024, di versare i contributi sul reddito effettivo ove questo risulti superiore a quello concordato come incrementato ai sensi degli artt. 15 e 16, del medesimo Decreto. L’esercizio di tale facoltà comporta che il reddito effettivo divenga l’intera base imponibile previdenziale e il mancato versamento, anche parziale, della contribuzione su di esso calcolata espone il contribuente al recupero coattivo delle somme dovute da parte dell’INPS.
Struttura del quadro RR
Il quadro RR si articola in 4 sezioni, ciascuna destinata a una categoria distinta di soggetti obbligati. La sezione I riguarda gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciale, cui fanno capo i titolari di imprese artigiane o commerciali, i soci di società di persone e i familiari collaboratori con propria posizione assicurativa.
La sezione II è riservata ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, in qualità di liberi professionisti, compresi i magistrati onorari – giudici di pace e viceprocuratori onorari ai sensi dell’art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 116/2017, diversi dai magistrati onorari confermati e non esclusivisti di cui all’art. 29, del medesimo Decreto – nonché tutti i professionisti che, pur iscritti ad albi, non versino o versino solo parzialmente il contributo soggettivo alla rispettiva Cassa professionale.
La sezione III accoglie la posizione contributiva dei lavoratori sportivi autonomi del settore dilettantistico titolari di partita IVA che dichiarano il reddito ai sensi dell’art. 53, TUIR.
La sezione IV costituisce, infine, il raccordo numerico delle sezioni II e III, ai fini della determinazione del contributo totale dovuto alla Gestione separata.
Un profilo di rilievo concerne la perimetrazione dei soggetti esclusi dall’obbligo di compilazione della sezione II. La circolare ribadisce che ne sono esentati i professionisti tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse autonome di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996, nonché coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati a un’altra forma di previdenza assicurativa per quella specifica attività. La casistica include le ostetriche iscritte alla Gestione dei commercianti e i maestri di sci o sportivi dilettantistici che abbiano optato per il Fondo pensione dei lavoratori sportivi. Per converso, permane l’obbligo contributivo e di compilazione per gli iscritti ad albi che, in forza dei rispettivi Statuti o regolamenti, abbiano esercitato facoltà di non iscrizione o di non versamento alla Cassa di appartenenza (si pensi agli ingegneri nei confronti di Inarcassa o ai dottori commercialisti nei confronti della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, ove non soggetti al contributo soggettivo, anche parzialmente).
La base imponibile e le variabili rilevanti
Per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, la base imponibile previdenziale è costituita dalla totalità dei redditi d’impresa conseguiti nel 2025, al netto delle perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate secondo le percentuali introdotte dalla Legge n. 145/2018.
L’INPS imponibile comprende anche la quota di reddito d’impresa della società corrispondente alla partecipazione richiama espressamente la precedente circolare n. 102/2003 per le precisazioni in ordine alla composizione del reddito d’impresa rilevante ai fini contributivi, confermando che per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni speciali la base agli utili o alla quota attribuita in trasparenza, mentre rimangono esclusi gli utili derivanti da partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, come chiarito dalla circolare n. 84/2021, che ha recepito le indicazioni ministeriali espresse con nota prot. n. 7476/2020, in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019).
Sul piano tecnico, la determinazione dell’imponibile avviene attraverso la somma algebrica degli importi risultanti dai quadri RF (contabilità ordinaria), RG (contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione), come da formule indicate nella circolare.
L’INPS precisa, altresì, le modalità di compilazione per i soggetti in regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 – con riferimento al rigo LM6 al netto delle perdite pregresse di cui a LM9 – e per i contribuenti in regime forfettario ex Legge n. 190/2014, per i quali la base imponibile è la somma degli importi della colonna 1 del rigo LM34, decurtata delle perdite pregresse di cui alla colonna 1 del rigo LM37.
L’omessa o errata compilazione delle colonne del quadro LM, sezione III, preclude l’accesso al regime agevolato contributivo, poiché l’art. 1, comma 57, lett. a), Legge n. 190/2014, esclude dal beneficio chi applica regimi speciali IVA o regimi forfettari di determinazione del reddito. Come già chiarito, per i forfettari il reddito concordato non rileva più ai fini previdenziali per il periodo d’imposta 2025, in quanto il CPB è stato abrogato per questa categoria a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Particolare attenzione richiede la disposizione relativa ai soci di cooperative artigiane in rapporto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge n. 142/2001, per i quali l’art. 1, comma 114, Legge n. 208/2015, prevede che si applichi l’art. 50, TUIR. La base imponibile per questi soggetti è individuata nei punti 1 e 2 della sezione “Dati fiscali” della Certificazione Unica 2025, con valorizzazione del punto 8 della sezione dei dati anagrafici del dipendente con il codice Z3. Si tratta di una fattispecie tecnicamente delicata, che richiede un raccordo puntuale tra i dati certificativi e la compilazione del quadro RR.
La circolare segnala, infine, l’importanza della compilazione della colonna 3 del rigo RR2 (“Reddito di impresa o perdita”) anche quando il reddito risulti inferiore al minimale di cui all’art. 1, comma 3, Legge n. 233/1990, al fine di garantire la corretta valorizzazione dell’estratto conto previdenziale.
Nuovi campi per il concordato preventivo biennale
L’integrazione del CPB nella struttura del quadro RR rappresenta la principale novità per quanto attiene agli artigiani e ai commercianti. Per i contribuenti che abbiano aderito al CPB (o che abbiano partecipazioni in società aderenti) la circolare individua un articolato sistema di campi alternativi nel rigo RR2, ciascuno corrispondente a una diversa configurazione della base imponibile.
Più precisamente, il rigo RR2 della Sezione I prevede ora 4 configurazioni distinte, a seconda della posizione del contribuente rispetto al CPB:
- colonna 3: reddito effettivo, per i soggetti non aderenti al CPB o per chi, pur avendo aderito, esercita l’opzione di cui all’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024, per versare i contributi sul reddito effettivo superiore a quello concordato;
- colonna 3B – reddito di impresa con adesione integrale al CPB: l’importo deve comprendere anche la quota assoggettata a imposta sostitutiva per i soggetti ISA; è alternativa rispetto alle colonne 3 e 3C;
- colonna 3C – reddito misto: quando coesistono redditi soggetti al CPB e redditi al di fuori di tale regime; anch’essa alternativa rispetto alle colonne 3 e 3B.
- colonna 3D: casella da barrare quando il contribuente, pur aderendo al CPB, opta per la contribuzione sul reddito effettivo ai sensi dell’art. 19, comma 1; in questo caso il reddito va inserito esclusivamente nella colonna 3.
Va precisato che, qualora il contribuente eserciti l’opzione per il reddito effettivo, quest’ultimo diventa l’unica base imponibile rilevante ai fini previdenziali. L’eventuale mancato versamento della contribuzione calcolata sul reddito effettivo espone il contribuente al recupero coattivo da parte dell’Istituto.
La colonna 4 del rigo RR1 dev’essere barrata quando il contribuente detiene partecipazioni in S.r.l. aderenti al CPB, ma sceglie di versare i contributi sul reddito effettivo ex art. 19, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 13/2024; in tale ipotesi l’intera base imponibile previdenziale converge nella colonna 3 del rigo RR2.
Compilazione in presenza di più quadri reddituali
Quando il contribuente compila più quadri reddituali, la base imponibile previdenziale si ottiene sommando tutti gli importi rilevanti dai rispettivi righi. Un’attenzione particolare è richiesta in presenza simultanea di redditi e perdite provenienti da RF, RG e RH, specie qualora nel reddito concordato sia presente la soglia minima di cui all’art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024 (imponibile minimo di 2.000 euro), per cui la base imponibile previdenziale deve valorizzare un importo almeno pari alla soglia minima anche in presenza di perdite provenienti da altri quadri o partecipazioni che potrebbero teoricamente ridurlo al di sotto di tale limite.
Il reddito del titolare d’impresa individuale o del socio, indicato nella colonna 3 del rigo RR2, dev’essere ridotto della quota imputata ai familiari coadiuvanti o coadiutori, esposta nel rigo corrispondente al codice 3 nella casella “Tipologia iscritto”. La quota di partecipazione in S.r.l. va, invece, indicata nel campo RR1, colonna 3, solo se è presente almeno un rigo con codice 1, cioè quello del titolare.
Professionisti iscritti alla Gestione separata (sezione II)
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, la base imponibile previdenziale è costituita dalla totalità dei redditi da lavoro autonomo dichiarati ai fini IRPEF, compresi quelli prodotti in forma associata e quelli in regime forfettario o di vantaggio.
La norma di riferimento è l’art. 53, comma 1, TUIR, che individua il perimetro del reddito di lavoro autonomo assoggettabile a contribuzione. Rilevano, altresì, le indennità corrisposte ai giudici di pace e ai viceprocuratori onorari, così come disciplinate dall’art. 53, commi 1 e 2, lett. f-bis), TUIR, come novellato dagli artt. 25, comma 3, e 26, D.Lgs. n. 116/2017.
Il meccanismo di compilazione della sezione II si basa su un sistema di codici reddituali (da 1 a 5, con sottocategorie per il codice 5) che il contribuente deve indicare nel rigo RR5, colonna 1, al fine di consentire all’INPS la corretta determinazione dell’imponibile soggetto a contribuzione, evitando sovrapposizioni con altre Gestioni previdenziali.
- Il codice 1 identifica il reddito da lavoro autonomo complessivo dichiarato nei quadri RE, RH e LM;
- il codice 2 riguarda le indennità di amministratore locale ex D.M. 25 maggio 2001, per le quali gli enti abbiano versato contributi alla Gestione separata;
- il codice 3 include i redditi ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR, gli utili da associazioni in partecipazione con apporto di lavoro e i redditi da lavoro autonomo occasionale;
- il codice 4 afferisce ai redditi da assegni di ricerca, dottorati e formazione specialistica medica.
I redditi contraddistinti dai codici 2, 3 e 4, già assoggettati a contribuzione come parasubordinati tramite flussi UniEmens, concorrono alla formazione del massimale annuo, pari per il 2025 a 120.607 euro.
Il codice 5, articolato dall’anno d’imposta 2024 nelle sottocategorie 5a, 5b, 5c e 5d, identifica le quote di reddito soggette a contribuzione presso Gestioni diverse dalla Gestione separata, da sottrarre all’imponibile ai fini del calcolo del contributo dovuto:
- il codice 5a riguarda i redditi assoggettati a contribuzione presso Casse professionali autonome, ex D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996;
- il codice 5b, le quote soggette al Fondo pensione per i lavoratori dello spettacolo;
- il codice 5c, le quote già assoggettate a contribuzione nelle Gestioni speciali degli artigiani o dei commercianti ai sensi dell’art. 3-bis, D.L. n. 384/1992;
- il codice 5d, le quote soggette ad altre forme di previdenza obbligatoria residuali.
La frammentazione del codice 5 risponde all’esigenza di mappare con precisione l’intera posizione contributiva del professionista, evitando duplicazioni e garantendo la corretta imputazione al massimale.
Merita segnalare la disposizione relativa all’obbligo di compilazione della sezione II anche nei casi in cui il contribuente non sia tenuto ad alcun versamento, ad esempio a fronte di reddito nullo o perdita fiscale. La circolare specifica che l’obbligo dichiarativo prescinde dall’obbligo di versamento, configurando la compilazione del quadro RR come adempimento formale autonomo con funzione di rendicontazione della posizione previdenziale.
Con riguardo alla sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave, la circolare richiama l’art. 14, Legge n. 81/2017, in base al quale il professionista che abbia subito una malattia o un infortunio tali da impedire l’attività lavorativa per oltre 60 giorni può sospendere il versamento sia del saldo sia degli acconti maturati nel periodo dell’evento. Gli importi sospesi vanno indicati nella colonna 18 del rigo RR5, con il corrispondente codice in colonna 17 (1 per malattia, 2 per infortunio grave, 3 per calamità naturali), e non possono eccedere il contributo dovuto di cui alla colonna 15.
Lavoratori sportivi dilettantistici (sezione III)
La sezione III del quadro RR è destinata ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico titolari di partita IVA che dichiarano il reddito ai sensi dell’art. 53, TUIR, e sono tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria alla Gestione separata. L’elemento caratterizzante della disciplina contributiva dei lavoratori sportivi autonomi dilettantistici è la struttura bifasica dell’imponibile, introdotta dall’art. 35, comma 8-bis, D.Lgs. n. 36/2021. Le aliquote contributive, pensionistica e aggiuntiva (commi 6, 7 e 8), si applicano non già sull’intero reddito da lavoro autonomo sportivo, bensì sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui. Tale importo, al lordo delle quote esenti ai fini fiscali, va indicato nel campo 1 del rigo RR9, con detrazione della franchigia nel campo 2 e indicazione dell’imponibile netto nel campo 3.
Fino al 31 dicembre 2027, il comma 8-ter, dello stesso articolo limita ulteriormente l’imponibile IVS al 50% del compenso netto dalla franchigia (campo 4), mentre le aliquote aggiuntive per le prestazioni non pensionistiche si applicano sull’intero importo del campo 3. Le aliquote per il 2025 sono:
- il 26,07% complessivo (codice E) per i soggetti privi di altra previdenza obbligatoria, di cui 25% IVS, 0,72% prestazioni minori e 0,35% ISCRO;
- il 24% IVS (codice F) per pensionati o soggetti coperti da altra forma previdenziale.
La franchigia non è ulteriormente detraibile qualora sia già stata assolta in altra veste, ad esempio come collaboratore sportivo o lavoratore autonomo occasionale. Al raggiungimento del massimale annuo (120.607 euro per il 2025) in altra attività soggetta alla Gestione separata, il contributo a debito del rigo RR10 non è dovuto e l’acconto eventualmente versato può essere imputato all’anno successivo o richiesto a rimborso tramite il rigo RR11.
Per i soggetti che esercitino in parallelo un’attività professionale ordinaria e un’attività di lavoratore sportivo del settore dilettantistico, entrambe con obbligo contributivo alla Gestione separata, occorre compilare sia la sezione II sia la sezione III, identificando le rispettive basi imponibili attraverso la separazione dei codici Ateco: i redditi prodotti con codici Ateco relativi ad attività sportive (ad esempio 85.51, 93.xx o 95.xx) devono essere scorporati dalla sezione II e inseriti nella sezione III.
Termini di versamento e rateazione
I termini di versamento dei contributi previdenziali sono allineati a quelli previsti per il pagamento delle imposte sui redditi. Il quadro delle scadenze applicabili nella campagna 2026 è il seguente:
| Scadenza | Soggetti | Maggiorazione |
| 30 giugno 2026 | Tutti | Nessuna |
| 20 luglio 2026 | Soggetti ISA e forfetari (proroga ex art. 6, D.L. n. 89/2026) | Nessuna |
| 30 luglio 2026 | Tutti | 0,40% |
| 20 agosto 2026 | Soggetti ISA e forfetari (proroga) | 0,80% |
| 30 novembre 2026 | Tutti (secondo acconto) | Nessuna |
| 16 dicembre 2026 | Tutti (ultima rata) | Interessi dalla prima scadenza ordinaria |
La rateazione è ammessa esclusivamente per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile; i contributi sul minimale restano categoricamente esclusi dalla dilazione. Il piano di ammortamento dev’essere completato entro il 16 dicembre 2026. Gli interessi da versamento nel periodo 30 giugno – 30 luglio 2026 si versano con causale API per gli artigiani e CPI per i commercianti. Le medesime causali si utilizzano per gli interessi da rateazione.
Compensazione nel Modello F24
In materia di compensazione, la circolare ribadisce il principio per cui la compensazione tramite Modello F24 può avvenire con riferimento esclusivo alle somme versate in eccedenza connesse all’emissione dei Modelli di pagamento avvenuta nell’anno 2025. Per artigiani e commercianti, il credito risultante dalle colonne 19 o 33 della sezione I può essere portato in compensazione indicando come periodo di riferimento l’anno 2025, mentre le somme a credito già compensate entro la data di presentazione della dichiarazione con anno di riferimento 2024 devono essere riportate nelle colonne 21 o 35. I crediti riferiti ad anni d’imposta anteriori al 2023 non possono più essere esposti in dichiarazione, ma devono essere oggetto di domanda di rimborso o di compensazione contributiva tramite il servizio telematico dedicato sul portale INPS.
Per i liberi professionisti, la sezione IV del quadro RR (rigo RR12) accoglie gli importi disponibili per la compensazione, da effettuarsi sempre tramite Modello F24, anche a saldo zero, con divieto assoluto di compensazione verticale interna. I crediti riferiti ad anni anteriori al 2024 non possono più essere esposti in dichiarazione e devono formare oggetto di sola richiesta di rimborso, erogato in assenza di ulteriori debiti a dichiarazione liquidata ai sensi dell’art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973. Un profilo operativo da non trascurare attiene alla rideterminazione della codeline per gli artigiani e i commercianti che portino in compensazione una quota parte della contribuzione versata con le 4 rate del minimale. In tal caso, il codice INPS (codeline di 17 caratteri) dev’essere ricalcolato in funzione del nuovo importo secondo i criteri della circolare n. 98/2001, attraverso l’apposita funzione di calcolo disponibile sul portale istituzionale nel percorso “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”.
L’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“
