Spese di funzionamento dei Fondi interprofessionali: le nuove regole per calcolare le soglie massime

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 12 del 27 ottobre 2026, ha fornito indicazioni operative per determinare le soglie massime delle spese di funzionamento dei Fondi paritetici interprofessionali, in applicazione del paragrafo 4.2 delle Linee guida adottate con D.D. n. 227 dell’11 maggio 2026.

Le spese di funzionamento comprendono i costi sostenuti dalle sedi nazionali e dalle eventuali articolazioni territoriali per le attività di organizzazione, gestione e controllo. A decorrere dall’esercizio finanziario 2027, in questa categoria confluiranno anche i costi delle attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi, precedentemente disciplinati dalla circolare ANPAL n. 1/2018.
I Fondi dovranno, quindi, adeguare la documentazione contabile e finanziaria, riclassificando tali oneri tra le spese di funzionamento. Il Ministero chiarisce che il limite massimo annuale dev’essere calcolato applicando una specifica percentuale alle risorse effettivamente incassate nell’anno, derivanti dal gettito del contributo dello 0,30% e dalle eventuali risorse integrative. Sono, invece, escluse dalla base di calcolo tutte le altre entrate, anche quando riconducibili alle risorse previste dall’art. 118, Legge n. 388/2000.
In particolare, non possono essere utilizzate per finanziare le spese di funzionamento, né concorrere alla determinazione della relativa base imponibile, le somme precedentemente impegnate per avvisi sul conto collettivo e successivamente rimaste inutilizzate, gli importi recuperati a seguito delle verifiche sull’ammissibilità delle spese formative, i saldi finanziari positivi, compresi gli interessi attivi, e le risorse trasferite da altri Fondi per effetto della portabilità degli accreditamenti INPS.

La circolare individua un procedimento articolato in 3 passaggi per determinare la percentuale massima applicabile:

  1. il primo consiste nel calcolo di una quota base, ottenuta attraverso la media ponderata delle aliquote previste dai D.I. 23 aprile 2003 e 17 dicembre 2009, in funzione del numero dei lavoratori delle imprese attive aderenti. Le aliquote sono pari all’8% per i primi 250.000 lavoratori, al 6% per la fascia compresa tra 250.001 e 999.999 lavoratori e al 4% per quelli successivi. La percentuale complessiva si ottiene sommando i risultati dell’applicazione delle aliquote ai rispettivi scaglioni e dividendo il totale per il numero complessivo dei lavoratori aderenti.;
  2. il secondo passaggio prevede l’aggiunta di una quota addizionale fissa, determinata sulla base della dimensione del Fondo: 12% fino a 250.000 lavoratori, 11% da 250.001 a 999.999 lavoratori e 7% per i Fondi con almeno un milione di lavoratori. Diversamente dalla quota base, questa maggiorazione non viene calcolata per scaglioni, ma applicata direttamente in relazione alla fascia dimensionale di appartenenza;
  3. il terzo passaggio riguarda le eventuali maggiorazioni ulteriori, riconosciute al verificarsi di specifiche condizioni. È previsto un incremento del 3%, subordinato a richiesta motivata, durante il periodo di sospensione della verifica di mantenimento dell’autorizzazione, con domanda da presentare entro 3 mesi dalla sospensione. Un’analoga maggiorazione del 3% può essere richiesta per esigenze di adeguamento organizzativo conseguenti all’entrata in vigore delle Linee guida, limitatamente al primo e al secondo anno di attuazione, presentando istanza motivata entro marzo 2027 e marzo 2028. Per i Fondi di nuova autorizzazione, invece, l’incremento del 3% opera automaticamente nel secondo e nel terzo anno di attività. Un’ulteriore maggiorazione automatica del 2% è riconosciuta ai Fondi dotati di articolazioni territoriali o regionali organizzate stabilmente e continuativamente in almeno 5 Regioni o Province autonome, delle quali almeno una situata nel Mezzogiorno.
    Soltanto in quest’ultima ipotesi, la somma della quota base, della quota addizionale e dell’ulteriore maggiorazione non può superare il limite complessivo del 20%. Per le altre maggiorazioni indicate dalla circolare tale tetto non trova applicazione.

Il documento contiene anche 3 esempi di calcolo: per un Fondo con 3 milioni di lavoratori e articolazioni territoriali in almeno 5 Regioni, la percentuale massima risulta pari al 13,83%; per un Fondo con 800.000 lavoratori, senza ulteriori maggiorazioni, il limite è del 17,62%; per un Fondo con 200.000 lavoratori che beneficia dell’incremento del 3% per adeguamenti organizzativi, la soglia può raggiungere il 23%.

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