La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026, interviene sulla natura delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria INPS, risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla qualificazione di tali somme.
Il TFR, istituto di per sé dal chiaro DNA retributivo, a partire dal 1° gennaio 2007 è stato oggetto di riforma che ha obbligato soltanto alcune aziende a versare presso un fondo di nuova istituzione presso l’INPS, il Fondo di Tesoreria, gli accantonamenti del TFR non conferiti alla previdenza complementare.
Il versamento al Fondo Tesoreria INPS, come detto, non riguarda la generalità delle imprese: inizialmente riferito in modo statico ai datori di lavoro che occupavano, al 31 dicembre 2006, 50 dipendenti, ovvero che avessero raggiunto tale soglia nel primo anno di attività, a seguito della riforma operata dalla Legge n. 199/2025 è diventato obbligatorio in chiave dinamica sulla base del requisito dimensionale raggiunto nell’anno precedente (e quindi, non più ancorato al 2006 o al primo anno di attività). Il versamento delle quote di TFR al Fondo Tesoreria INPS viene espressamente qualificata come forma di contribuzione, così da dotarla di un apparato sanzionatorio, di accertamento ed esecuzione.
La qualificazione del TFR, nel momento in cui è coinvolto il Fondo Tesoreria INPS, non riveste esclusivamente una funzione teorica o sistematica.
In caso di omesso versamento al Fondo, la qualificazione del TFR come credito retributivo oppure come prestazione previdenziale diviene rilevante, in quanto ne discendono conseguenze differenti in ordine all’individuazione del soggetto obbligato, alla possibilità per il lavoratore di agire nei confronti del datore di lavoro insolvente, all’insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale e all’operatività del Fondo di garanzia.
Nel caso oggetto della pronuncia, un lavoratore aveva presentato istanza nei confronti dell’INPS per ottenere dal Fondo di Garanzia il pagamento del residuo TFR rimasto insoddisfatto a seguito dell’insolvenza del datore di lavoro. Il Tribunale di Reggio Calabria aveva accolto la domanda, ritenendo che, in caso di mancato versamento delle quote al Fondo di Tesoreria, l’obbligo di corrispondere il trattamento restasse in capo al datore di lavoro, con conseguente possibilità per il lavoratore, ricorrendone i presupposti, di accedere al Fondo di Garanzia. La decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria. La questione è, quindi, giunta in Cassazione, dov’è emerso un contrasto interno alla Sezione Lavoro sulla natura retributiva o contributiva delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria.
Anticipiamo, prima di ricostruirne le ragioni, l’esito della pronuncia: le Sezioni Unite confermano la natura di retribuzione differita del TFR e affermano che l’istituzione del Fondo di Tesoreria non ha modificato la struttura sostanziale del diritto disciplinato dall’art. 2120, c.c.
Come anticipato, il sistema del Fondo di Tesoreria prevede che gli accantonamenti di TFR non destinati alla previdenza complementare debbano, in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina, affluire al Fondo gestito dall’INPS per conto dello Stato. Il Fondo garantisce l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR, di cui all’art. 2120, c.c., per la quota corrispondente ai versamenti effettuati. La materiale erogazione avviene ordinariamente tramite il datore di lavoro, che recupera le somme attraverso il meccanismo del conguaglio contributivo; in caso di incapienza, il Fondo provvede direttamente al pagamento della quota di propria competenza.
Proprio le caratteristiche di tale meccanismo avevano determinato la formazione di 2 diversi orientamenti giurisprudenziali.
Secondo l’indirizzo tradizionale, il trasferimento degli accantonamenti al Fondo non modifica la natura del TFR. Il trattamento rimane un credito retributivo del lavoratore e il datore di lavoro conserva la titolarità passiva dell’obbligazione per le quote non effettivamente versate. In tale prospettiva, l’effettivo versamento al Fondo costituisce un fatto estintivo della pretesa del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e dev’essere provato da quest’ultimo. La Cassazione aveva, pertanto, riconosciuto al lavoratore la legittimazione a insinuarsi al passivo del datore insolvente per le quote di TFR maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non trasferite al Fondo.
A questo indirizzo si era contrapposta Cassazione n. 25035/2023, che aveva attribuito natura contributiva agli accantonamenti dovuti al Fondo di Tesoreria e natura previdenziale alla prestazione erogata dal Fondo stesso. Tale ricostruzione valorizzava, tra l’altro, l’utilizzo da parte della legge del termine “contributi”, il principio della ripartizione utilizzato per il finanziamento del Fondo, le regole previste per l’accertamento e la riscossione delle somme e il meccanismo di anticipazione e conguaglio, analogo a quello utilizzato per altre prestazioni previdenziali.
Da questa impostazione derivava che il Fondo di Tesoreria dovesse considerarsi obbligato al pagamento anche qualora il datore non avesse materialmente effettuato i versamenti, in applicazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, di cui all’articolo 2116, c.c.
Le Sezioni Unite non condividono quest’ultima ricostruzione. Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 2120, c.c. La disciplina del trattamento di fine rapporto collega geneticamente il TFR alla retribuzione e alla prestazione lavorativa, configurandolo come retribuzione differita.
La Legge n. 296/2006, secondo le Sezioni Unite, non è intervenuta sulla struttura del TFR e non ha modificato l’art. 2120, c.c. Le disposizioni istitutive del Fondo richiamano, al contrario, proprio tale norma. La riforma del 2006 ha, quindi, modificato le modalità attraverso cui vengono gestiti e finanziati gli accantonamenti, senza trasformare la natura del credito maturato dal lavoratore. La qualificazione delle somme dovute al Fondo come “contributi” e l’applicazione delle disposizioni in materia di riscossione dei contributi previdenziali rispondono alle esigenze di gestione e recupero delle somme, ma non determinano una trasformazione del TFR in una prestazione previdenziale.
Un ulteriore elemento è ricavato dalla stessa disciplina del Fondo. L’art. 1, comma 756, Legge n. 296/2006, stabilisce che la liquidazione del trattamento da parte del Fondo avviene “limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo”, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Per le Sezioni Unite, la disposizione stabilisce, quindi, un preciso collegamento tra quanto effettivamente versato e l’obbligazione gravante sul Fondo. In assenza del versamento, non si determina il trasferimento dell’obbligazione dal datore di lavoro all’INPS.
Ne deriva anche l’inapplicabilità al Fondo di Tesoreria del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali previsto dall’art. 2116, c.c. La Legge n. 296/2006 circoscrive espressamente l’intervento del Fondo alle quote effettivamente versate, creando un vincolo tra provvista finanziaria e prestazione erogabile. Il Fondo di Tesoreria si distingue, sotto questo profilo, dal Fondo di Garanzia previsto dalla Legge n. 297/1982. Quest’ultimo realizza, infatti, una tutela previdenziale specificamente destinata a proteggere il lavoratore dal rischio di insolvenza del datore di lavoro, attribuendogli, al ricorrere dei presupposti di legge, un autonomo diritto alla prestazione nei confronti dell’INPS.
La distinzione assume rilievo soprattutto nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia effettuato i versamenti dovuti al Fondo di Tesoreria. Se tali quote fossero considerate contributi previdenziali e il Fondo fosse comunque obbligato al pagamento sulla base dell’automaticità delle prestazioni, il lavoratore perderebbe la titolarità del credito nei confronti del datore di lavoro. La ricostruzione accolta dalle Sezioni Unite mantiene, invece, il credito nell’ambito del rapporto retributivo: l’omissione del versamento non incide sul diritto del dipendente e non trasferisce l’obbligazione all’INPS.
Il lavoratore può, pertanto, far valere il credito nei confronti del datore di lavoro e, qualora quest’ultimo sia sottoposto a liquidazione giudiziale, può presentare domanda di ammissione al passivo anche per le quote di TFR maturate dopo il 1° gennaio 2007 che avrebbero dovuto essere versate al Fondo di Tesoreria. Il credito conserva la propria natura retributiva e il relativo regime di tutela. L’effettivo versamento delle somme al Fondo costituisce, invece, fatto idoneo a liberare il datore di lavoro, nei limiti della quota trasferita, e dev’essere dimostrato dal soggetto che intenda avvalersene.
La soluzione consente, inoltre, di coordinare la disciplina del Fondo di Tesoreria con quella del Fondo di Garanzia. Quest’ultimo continua ad assolvere alla funzione di tutela del lavoratore rispetto all’insolvenza datoriale anche in relazione alle quote che il datore avrebbe dovuto versare al Fondo di Tesoreria, ma non ha effettivamente versato, ricorrendo naturalmente gli ulteriori presupposti stabiliti dall’art. 2, Legge n. 297/1982. La prestazione del Fondo di Garanzia costituisce, infatti, un diritto previdenziale distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro.
