DURC e sgravi contributivi: l’omissione degli UniEmens, anche in caso di regolarità contributiva, preclude la decontribuzione

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 23 giugno 2026, n. 21362, ha deciso che, in tema di benefici contributivi subordinati al possesso del DURC, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, la regolarità contributiva costituisce requisito sostanziale e non meramente formale, sicché il rilascio di un DURC positivo non ha valore costitutivo né impedisce all’INPS il recupero delle differenze contributive e degli sgravi indebitamente fruiti ove emerga, anche successivamente, l’inesistenza in concreto della regolarità. Una volta notificato l’invito a regolarizzare ai sensi dell’art. 4, D.M. 30 gennaio 2015, la sanatoria delle irregolarità è consentita soltanto entro il termine di 15 giorni, senza che possano assumere efficacia rimediale rateizzazioni o regolarizzazioni tardive.

Il caso

La controversia trae origine dall’opposizione proposta da una società contro un avviso di addebito emesso dall’INPS per il recupero dei benefici contributivi fruiti nell’ottobre 2017, oltre alle sanzioni civili e agli accessori.
Il Tribunale di Milano aveva accolto l’opposizione, con decisione successivamente confermata dalla Corte d’Appello, ritenendo che il ritardo nella trasmissione delle denunce UniEmens, in assenza di omissioni nei versamenti contributivi, costituisse una mera irregolarità formale, insufficiente a impedire il rilascio del DURC e a determinare la decadenza dagli sgravi.

L’INPS aveva impugnato la pronuncia, sostenendo che la regolarità contributiva richiesta per accedere alle agevolazioni non potesse essere limitata al pagamento dei contributi, dovendo comprendere anche il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi.

Nel caso esaminato, la società non aveva trasmesso le denunce UniEmens relative ad alcuni mesi del 2017 e del 2018, né entro le scadenze ordinarie né nel successivo termine di 15 giorni assegnato con l’invito alla regolarizzazione. La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Istituto, richiamando la disciplina applicabile alla fattispecie, contenuta nell’art. 1, commi 1175 e 1176, Legge n. 296/2006, che subordina il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione in materia di lavoro al possesso del DURC e al rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla normativa. In particolare, il D.M. 30 gennaio 2015 disciplina le modalità di verifica della regolarità contributiva e individua alcune ipotesi nelle quali questa può essere riconosciuta nonostante determinate situazioni debitorie, come la concessione di una rateizzazione, la sospensione dei versamenti prevista dalla legge o la presenza di scostamenti non gravi tra somme dovute e versate. In caso di irregolarità, l’art. 4, D.M. 30 gennaio 2015, prevede l’invio di un invito alla regolarizzazione entro 15 giorni, trascorsi inutilmente i quali l’esito negativo della verifica diventa definitivo.

La Suprema Corte evidenzia che gli obblighi di trasmissione delle denunce contributive non hanno una funzione meramente formale, poiché consentono all’INPS di acquisire le informazioni retributive e contributive relative a ciascun lavoratore, indispensabili per determinare correttamente i contributi dovuti e verificarne l’effettivo versamento. L’omissione o il ritardo nell’invio dei modelli UniEmens impedisce, quindi, all’Istituto di disporre di un quadro completo dei rapporti di lavoro e di accertare tempestivamente la regolarità della posizione aziendale. Ne consegue che l’inadempimento dichiarativo assume natura sostanziale, anche qualora successive verifiche confermino l’avvenuto pagamento dei contributi. Per beneficiare degli sgravi, infatti, il datore di lavoro non deve soltanto essere in regola con i versamenti, ma deve anche mettere l’ente previdenziale nelle condizioni di controllarne la correttezza attraverso comunicazioni complete e tempestive.

La Cassazione precisa, inoltre, che la mancata regolarizzazione entro il termine assegnato dall’INPS preclude la fruizione dei benefici contributivi, senza che possa assumere rilievo un eventuale adempimento successivo. Tale interpretazione risulta coerente con la natura del DURC, che non costituisce il diritto alle agevolazioni, ma certifica una situazione di regolarità contributiva effettivamente esistente. Pertanto, anche l’eventuale rilascio erroneo del documento non impedisce all’INPS di recuperare gli sgravi indebitamente fruiti quando venga successivamente accertata l’assenza dei requisiti richiesti.
Allo stesso modo, il regolare pagamento dei contributi non è sufficiente a legittimare le agevolazioni quando l’omissione delle denunce impedisca all’Istituto di svolgere i necessari controlli.

Nel caso concreto, accertato il mancato invio degli UniEmens anche entro il termine concesso per la regolarizzazione ed esclusa la ricorrenza delle ipotesi derogatorie previste dal D.M. 30 gennaio 2015, la Suprema Corte ha ritenuto insussistente il requisito della regolarità contributiva. Ha quindi accolto il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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