Il Ministero del Lavoro, con notizia del 27 ottobre 2026, ha informato che dal 30 novembre al 10 dicembre 2026 sarà possibile inoltrare le domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali relative all’anno 2026, attraverso l’applicativo web “sgravicdsonline”.
L’applicativo, operativo dal 2 novembre per la precompilazione delle istanze, è disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali” (ove è possibile consultare anche la normativa di riferimento), oppure accedendo direttamente alla pagina “Servizi lavoro”.
L’accesso all’applicativo web è consentito esclusivamente mediante credenziali SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Ai fini della presentazione dell’istanza, il pagamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato esclusivamente tramite il sistema PagoPA. In assenza del pagamento tramite tale modalità, l’applicativo non consentirà l’invio della domanda.
La richiesta di sgravio dev’essere presentata attraverso un’unica istanza per ciascun contratto di solidarietà, con riferimento all’intero periodo di riduzione dell’orario di lavoro previsto dall’accordo.
Nel caso in cui siano stati sottoscritti accordi di solidarietà distinti, anche se consecutivi, è necessario presentare una domanda separata per ciascun accordo, riferita al relativo periodo di riduzione oraria.
Si rammenta che la decontribuzione per i contratti di solidarietà industriali è una misura che riconosce ai datori di lavoro una riduzione della contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori interessati da contratti di solidarietà difensivi di tipo A e che rispettano i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Il beneficio, consistente in una riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro, è riconosciuto con riferimento ai lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà e interessati da una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%.
Lo sgravio è riconosciuto per la durata dell’accordo di solidarietà e comunque per un periodo massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile, nei limiti delle risorse stanziate annualmente sul Fondo per l’occupazione.
