La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 22 giugno 2026, n. 21162, ha stabilito che la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore detenuto inizia a decorrere dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va, però, considerato come un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale essa non ha alcun potere di controllo o di scelta, e versa in una condizione di soggezione.
Il caso
La decisione trae origine dal ricorso proposto da un detenuto che aveva lavorato alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, in modo non continuativo, dal novembre 2007 al giugno 2020. Il lavoratore aveva richiesto l’adeguamento della retribuzione previsto dall’art. 22, Legge n. 354/1975, ritenendo che la remunerazione corrisposta per il lavoro carcerario non fosse stata adeguata ai parametri stabiliti dalla legge.
Il Tribunale e, successivamente, la Corte d’Appello di Roma avevano rigettato la domanda per intervenuta prescrizione. Secondo i giudici di merito, i periodi di attività lavorativa intervallati da fasi di inattività avrebbero dato luogo a distinti rapporti di lavoro. Di conseguenza, per ciascun rapporto, la prescrizione dei crediti retributivi avrebbe iniziato a decorrere dalla relativa cessazione. Poiché l’ultimo periodo di lavoro risultava concluso il 31 gennaio 2015 e il primo atto interruttivo della prescrizione era stato compiuto soltanto nell’ottobre 2020, il diritto sarebbe risultato prescritto.
Il lavoratore ha impugnato la sentenza, sostenendo, tra l’altro, che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato i diversi periodi di attività come rapporti autonomi e a termine, senza che l’Amministrazione avesse fornito la prova della stipulazione di distinti contratti. Il ricorrente ha, inoltre, sottolineato la particolare natura del lavoro carcerario, che si inserisce nel trattamento rieducativo del detenuto e non è riconducibile a una libera negoziazione tra le parti. Gli intervalli tra una chiamata al lavoro e l’altra, pertanto, non avrebbero potuto essere considerati come cessazioni di altrettanti rapporti, ma soltanto come sospensioni dell’attività lavorativa.
La Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli art. 2935 e 2948, c.c., e alla corretta individuazione del momento iniziale della prescrizione, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi. La Corte ha richiamato il proprio recente orientamento, secondo cui, nel lavoro carcerario, le cessazioni intermedie non sono vere e proprie cessazioni del rapporto, ma rappresentano, piuttosto, sospensioni connesse alle modalità di organizzazione dell’attività lavorativa penitenziaria.
Il detenuto, infatti, viene inserito in appositi elenchi e avviato al lavoro secondo turni, rotazioni e successive chiamate. I periodi in cui non presta attività non dipendono da una scelta libera e volontaria del lavoratore, né sono riconducibili alla conclusione di contratti a termine volontariamente concordati. La persona privata della libertà si trova in una condizione di soggezione e non dispone di un effettivo potere di controllo sulla chiamata al lavoro o sulla durata dell’attesa. Questa particolare situazione impedisce di applicare automaticamente al lavoro carcerario le regole proprie dei rapporti di lavoro subordinato a termine.
Secondo gli Ermellini, il rapporto deve, quindi, essere considerato unitario per tutta la durata dello stato di detenzione, anche quando l’attività sia svolta presso strutture diverse, con mansioni differenti o attraverso periodi alternati di lavoro e inattività. La prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto complessivamente considerato e non dalla fine di ciascun singolo periodo lavorativo. In linea generale, tale cessazione coincide con la conclusione della detenzione, trattandosi dell’evento che determina in modo definitivo la fine del rapporto e che non dipende dalla volontà del detenuto.
La cessazione può, tuttavia, verificarsi anche prima della scarcerazione, quando ricorrano circostanze oggettive, previamente intervenute e idonee a dimostrare l’impossibilità definitiva di proseguire l’attività lavorativa. La Corte cita, a titolo esemplificativo, il raggiungimento di una determinata età, il sopravvenire di condizioni di salute incompatibili con il lavoro o la perdita dell’idoneità lavorativa. Tali circostanze, però, devono essere specificamente allegate e dimostrate dall’Amministrazione, sulla quale grava l’onere di provare il momento effettivo della definitiva cessazione del rapporto.
La Corte d’Appello aveva errato nel far decorrere la prescrizione dal 31 gennaio 2015, data risultante dai prospetti paga, senza considerare adeguatamente che il lavoratore aveva ripreso l’attività nel maggio 2016 e che, soprattutto, lo stato di detenzione era proseguito oltre tale data. La ripresa del lavoro non poteva essere valutata soltanto come un nuovo rapporto autonomo, ma doveva essere esaminata alla luce del principio per cui le interruzioni intermedie costituiscono sospensioni dell’unico rapporto di lavoro carcerario. I giudici di merito avrebbero, quindi, dovuto verificare se, dopo il 31 gennaio 2015, fosse intervenuto un evento oggettivo e definitivo idoneo a determinare la cessazione del rapporto e l’avvio della prescrizione.
Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
