Prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego contrattualizzato: rileva l’insorgenza del diritto

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 giugno 2026, n. 19275, ha stabilito che la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato – sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso di successione di contratti a termine – decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la Pubblica Amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un’apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.

Il caso

La vicenda trae origine dal ricorso promosso da un ex segretario del Consiglio Regionale e direttore dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro, collocato a riposo il 7 giugno 2011, che aveva chiesto la condanna della Regione Molise al pagamento della retribuzione lorda di risultato per l’anno 2009, quantificata in 39.500 euro, previa contestazione della delibera regionale che gli aveva riconosciuto, per lo stesso titolo, la minor somma di 4.400 euro. Secondo il ricorrente, la liquidazione era errata perché fondata su una valutazione del risultato pari al 20% anziché al 100%. Il Tribunale di Campobasso aveva respinto la domanda, dichiarando il credito estinto per prescrizione e facendo decorrere il termine dal collocamento a riposo, senza attribuire efficacia interruttiva alla nota inviata dal legale del lavoratore alla Regione il 23 maggio 2016, ritenuta non provata nella ricezione.

In appello, la Corte territoriale aveva acquisito la ricevuta di ritorno della missiva, ma aveva comunque confermato il rigetto della domanda, seppure con una motivazione diversa. Secondo la Corte d’Appello di Campobasso, trattandosi di datore di lavoro pubblico, la prescrizione dei crediti retributivi decorre anche durante il rapporto di lavoro. Di conseguenza, il termine iniziale non andava individuato nella cessazione del rapporto, bensì nel momento in cui il credito era sorto ed era divenuto azionabile. Nel caso specifico, il dies a quo veniva collocato a febbraio 2011, quando la retribuzione di risultato relativa al 2009 era stata pagata nella misura ridotta contestata.

Il lavoratore ha, quindi, proposto ricorso per cassazione articolato in 2 motivi:

  1. denuncia della violazione delle norme processuali in tema di devoluzione e giudicato, in quanto la Corte d’Appello avrebbe deciso d’ufficio la questione della decorrenza della prescrizione, già affrontata dal Tribunale e non oggetto di appello incidentale da parte della Regione. Secondo il ricorrente, la Regione, avendo condiviso la motivazione del primo giudice, avrebbe prestato acquiescenza e non avrebbe potuto ottenere in appello una conferma della decisione sulla base di un diverso dies a quo;
  2. deduzione della nullità della sentenza per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe posto a fondamento della decisione una questione non previamente sottoposta al contraddittorio delle parti.

La Cassazione esamina congiuntamente i 2 motivi, ritenendoli connessi perché inerenti al potere del giudice di individuare la corretta decorrenza della prescrizione, dichiarandoli infondati. Gli Ermellini richiamano, anzitutto, il principio affermato dalla sentenza n. 36197/2023 delle Sezioni Unite, secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre, per i crediti che sorgono durante il rapporto, dal momento della loro insorgenza, mentre per quelli che maturano alla cessazione decorre da tale data. Tale principio vale sia per i rapporti a tempo indeterminato sia per quelli a tempo determinato, anche in caso di successione di contratti a termine. La ragione è che, nei confronti della Pubblica Amministrazione, non è configurabile il metus, che, nel lavoro privato, può incidere sulla possibilità del lavoratore di far valere i propri diritti durante il rapporto; inoltre, nel contratto a termine, il mancato rinnovo costituisce una mera aspettativa di fatto, priva di rilevanza giuridica.

Quanto all’individuazione del dies a quo, i Supremi giudici ribadiscono che l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte abbia allegato il fatto costitutivo dell’inerzia del titolare del diritto. Non è, invece, decisivo che la parte abbia indicato correttamente il termine applicabile o il momento iniziale o finale della prescrizione, perché si tratta di questioni di diritto sulle quali il giudice non è vincolato dalle prospettazioni delle parti. Pertanto, una volta sollevata l’eccezione di prescrizione, l’intera fattispecie estintiva entra nel perimetro della decisione: il giudice può verificare d’ufficio, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti al processo, quale sia il termine iniziale corretto e quale disciplina prescrizionale debba essere applicata.

La Corte esclude, quindi, che la Regione fosse tenuta a proporre appello incidentale. Poiché il Tribunale aveva già accertato l’intervenuta prescrizione del credito, la parte vittoriosa non aveva interesse a impugnare incidentalmente la decisione sul punto. In appello, il giudice poteva confermare il rigetto della domanda anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti o di una diversa ricostruzione della decorrenza, purché rimanesse nei limiti del petitum e della causa petendi. La Cassazione richiama il principio secondo cui il giudice d’appello non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato né il principio del tantum devolutum quantum appellatum quando conferma la decisione impugnata con argomenti diversi da quelli adottati dal primo giudice o prospettati dalle parti, valorizzando elementi già risultanti dagli atti.

Per la Suprema Corte non sussiste neppure la violazione del contraddittorio lamentata dal ricorrente. La questione dell’estinzione del credito per prescrizione era già parte del giudizio ed era stata pienamente devoluta alla Corte d’Appello. Di conseguenza, non vi era un obbligo di provocare un contraddittorio specifico sulla diversa individuazione del dies a quo, trattandosi di una valutazione giuridica interna alla medesima eccezione di prescrizione e fondata su elementi acquisiti agli atti. In questa prospettiva, la Corte d’Appello non ha introdotto una questione nuova, ma ha soltanto applicato al caso concreto il corretto regime giuridico della prescrizione nel pubblico impiego.

Il ricorso viene, pertanto, rigettato.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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