8 Febbraio 2018

La dichiarazione integrativa a favore non sconta sanzioni

di EVOLUTION
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I termini di presentazione della dichiarazione integrativa a favore sono stati equiparati a quelli di una di un’integrazione pro-fisco; tuttavia, per le prime non sono previste sanzioni.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Dichiarazioni”, una apposita Scheda di studio.

La dichiarazione dei redditi predisposta dal contribuente può contenere degli errori che abbiano determinato l’esposizione di un maggior imponibile, il versamento di maggiori imposte o la determinazione di un minor credito.

L’ordinamento tributario ha come scopo quello di assoggettare ad imposizione il corretto reddito, in virtù del principio costituzionale della capacità contributiva.

Pertanto, il contribuente ha la possibilità di rimediare all’errore a proprio danno utilizzando una delle seguenti procedure:

  • presentare un’istanza di rimborso;
  • inviare una dichiarazione integrativa, utilizzando l’eventuale eccedenza di credito in compensazione.

A seguito delle modifiche del D.L. 193/2016, la dichiarazione integrativa ha guadagnato più appeal, considerando che per quelle pro-contribuente sono previsti gli stessi termini di emendabilità di quelle a sfavore, ossia entro i termini di accertamento.

Nel secondo caso, per l’utilizzo del credito occorre distinguere a seconda dell’errore commesso. In particolare, per gli errori contabili di competenza l’eventuale credito sorto a seguito della presentazione dell’integrativa può essere utilizzato fin da subito, mentre nel caso vengano corretti altre violazioni e la dichiarazione emendata è presentata oltre il termine di quella relativa al periodo di imposta successivo, il credito può essere utilizzato unicamente per compensare i debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello di presentazione della dichiarativa. Cosicché, nel caso in cui nel 2018 si corregga UNICO 2015, il credito emerso può essere utilizzato per compensare i debiti maturati a partire dal 1° gennaio 2019.

Da quanto finora detto, nel caso di integrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo per correggere errori diversi da quelli contabili, il credito può essere utilizzato fin da subito.

Entro la dichiarazione del periodo successivo Oltre la dichiarazione del periodo successivo
Errori contabili di competenza Il credito può essere subito utilizzato Il credito può essere subito utilizzato
Altre violazioni Il credito può essere subito utilizzato Il credito può essere utilizzato per compensare i debiti sorti dal periodo successivo a quello di presentazione dell’integrativa

Propedeutico all’utilizzo del credito è la presentazione della dichiarazione integrativa, la quale dovrà essere inviata utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta a cui si riferisce, ad esempio per correggere la dichiarazione del periodo 2016, si dovrà ripresentare il modello REDDITI 2017. Inoltre, poiché con l’integrativa a favore il contribuente non ha arrecato alcun danno all’erario, non è dovuta alcuna sanzione, tranne nel caso in cui successivamente, l’Agenzia delle Entrate riscontri l’infedeltà della dichiarazione.

L’integrativa può essere presentata anche per modificare l’originaria scelta per il rimborso, con la compensazione, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, cioè entro il 28 febbraio 2018, considerando la proroga al 31.10.2017 del modello REDDITI e IRAP.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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