17 Dicembre 2019

Il ruolo dei sindaci e dei revisori nella crisi di impresa – II° parte

di Fabio Favino
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La scheda di FISCOPRATICO

Analizzando le funzioni dell’organo di controllo previste dal D.Lgs. 14/2019 (codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) si sottolinea l’importanza che assume lo scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale come previsto dall’articolo 2409 septies cod.civ., che richiede ai due organi anche la tempestività dello scambio informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.

L’organo di controllo che non svolge anche la funzione di revisione legale non è tenuto ad esprimere un giudizio sulla continuità aziendale, pur vigilando sull’adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile a far emergere tempestivamente situazioni di crisi. Per tale ragione lo scambio di informazioni con il revisore legale, che è tenuto a verificare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale, risulta determinante per individuare i segnali della crisi di impresa.

L’organo di controllo, che riceve comunicazione dal revisore del venir meno della continuità aziendale, e ritenga che il sistema di controllo e l’organizzazione interna non siano in grado di rilevare eventuali dubbi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare in continuità, deve porre in essere una serie di azioni quali:

  • richiedere informazioni e chiarimenti (articolo 2403 bis cod. civ.), partecipando alle riunioni del consiglio di amministrazione, delle assemblee e del comitato esecutivo (articolo 2405 cod. civ.);
  • richiedere all’organo amministrativo di intervenire tempestivamente, ponendo in essere provvedimenti idonei a garantire la continuità aziendale nel caso di dubbi o di insufficienti informazioni e chiarimenti da parte degli amministratori;
  • vigilare sull’attuazione dei provvedimenti adottati dall’organo amministrativo, richiedendo, se opportuno, l’adozione di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi.

Nel prevenire la crisi di impresa l’organo di controllo, nel caso in cui gli amministratori omettano l’adozione di opportuni provvedimenti, può convocare l’assemblea ai sensi dell’articolo 2406 cod. civ., previa comunicazione all’organo amministrativo, e informarla dell’inerzia degli amministratori e dello stato di crisi.

L’assemblea, appositamente convocata e adeguatamente informata, dall’organo di controllo, può richiedere agli amministratori l’adozione di provvedimenti finalizzati al superamento della crisi.

In caso l’assemblea non ponga in essere le azioni necessarie al superamento della crisi di impresa oppure la convocazione della stessa risulti inutile (per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo, per dissidi dei soci, per assemblee deserte ecc.) i sindaci, in presenza di gravi irregolarità gestionali, possono ricorrere al tribunale (articolo 2409 cod.civ.).

Il ruolo dell’organo di controllo nell’ambito della crisi di impresa, già delineato con la riforma del diritto societario del 2003, si completa con le disposizioni previste dal D.Lgs. 14/2019, ed in particolare con l’articolo 14, che attribuisce all’organo di controllo e al revisore, “l’obbligo di segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi”.

Il comma 2 dell’articolo 14 definisce i requisiti della segnalazione, disponendo che questa “deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo PEC o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese”.

I sindaci e i revisori, successivamente alla segnalazione, in caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, informano senza indugio l’Ocri, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni anche in deroga al disposto dell’articolo 2407, 1° comma, cod. civ. (articolo 14, comma 2, D.Lgs. 14/2019).

I sindaci ed i revisori dovranno porre particolare attenzione alla funzione di segnalazione all’organo amministrativo dell’esistenza di cause di crisi e soprattutto ai tempi in cui viene effettuata tale comunicazione, in considerazione anche delle eventuali azioni di responsabilità che potrebbero essere promosse nei confronti degli stessi.

Si ritiene che il deciso aggravio di responsabilità nei confronti di revisori e sindaci, al fine di prevenire la crisi di impresa, potrà determinare un sensibile aumento delle segnalazioni all’organo amministrativo e successivamente all’Ocri di situazioni di difficoltà finanziarie ed economiche che non intaccano minimamente la continuità aziendale.

Il comma 3 dell’articolo 14 D.Lgs. 14/2019 prevede una causa di esonero dalla responsabilità solidale di sindaci e revisori, in caso di tempestiva segnalazione all’organo amministrativo, per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall’organo amministrativo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo, comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’Ocri.

A seguito dell’introduzione dell’articolo 37 D.Lgs. 14/2019 l’organo di controllo sarà investito del potere/dovere di richiedere l’apertura della liquidazione giudiziale e di conseguenza di una nuova ipotesi di responsabilità solidale per il caso di mancato esercizio di tale attribuzione.

La medesima funzione non è stata trasferita in capo al soggetto che esercita la revisione legale.

Nei successivi contributi ci occuperemo dei poteri attribuiti ai revisori legali dal codice civile e dal D.Lgs 14/2019 per prevenire situazioni di crisi di impresa e delle differenze con quelli ad appannaggio dei sindaci.

La gestione della crisi d’impresa dopo l’introduzione del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza