16 Dicembre 2019

Il ruolo dei sindaci e dei revisori nella crisi di impresa – I° parte

di Fabio Favino
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La scheda di FISCOPRATICO

Il D.Lgs. 14/2019 (codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) ha introdotto nel nostro ordinamento importanti novità che hanno come obiettivo la prevenzione dello stato di crisi dell’impresa e la salvaguardia della continuità dell’attività d’impresa.

Le nuove disposizioni obbligano l’organo di gestione a creare una struttura organizzativa idonea alla rilevazione tempestiva dello stato di crisi; infatti, in base al nuovo articolo 2086, comma 2, cod. civ.,  “l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

L’articolo 377 D.Lgs. 14/2019, che ha modificato in particolare gli articoli 2257 (per le società semplici), 2380 bis (per le società per azioni), 2409 novies (per le società per azioni amministrate secondo il modello dualistico) e 2475 (per le società a responsabilità limitata) cod. civ., dispone che “la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto di cui all’articolo 2086, 2° comma” e conferma il nuovo ruolo che deve avere l’organizzazione e la pianificazione d’impresa in funzione della tutela della continuità aziendale.

Nell’ambito delle nuove norme di prevenzione della crisi di impresa, risulta determinante il ruolo dell’organo di controllo e del revisore, per i quali l’articolo 14, comma 1, D.Lgs 14/2019 dispone “che nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente l’esistenza di fondati indizi della crisi.

La funzione di controllo, attribuita dall’articolo 14 D.Lgs. 14/2019 all’organo di controllo e di revisione al fine di favorire il mantenimento delle condizioni di continuità dell’attività di impresa, dovrà essere esercitata tenendo presente le peculiarità e le differenti funzioni esercitate dai due organi.

Il collegio sindacale, ai sensi dell’articolo 2403 cod.civ., vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, mentre l’organo di revisione legale, in base all’articolo 14 del D.Lgs. 39/2010, deve effettuare un controllo legale dei conti, esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, illustrare il risultato della revisione legale e verificare inoltre, nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

La differenza delle funzioni esercitate fra organo di controllo e di revisione, nell’ambito degli strumenti di prevenzione della crisi di impresa, va valutata attentamente dalle assemblee dei soci di Srl che dovranno procedere alla nomina entro il prossimo 16.12.2019 dell’organo di controllo o del revisore legale.

In relazione alla funzione di controllo attribuita dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) al collegio sindacale o sindaco unico, è opportuno evidenziare che già la riforma del diritto societario del 2003 gli aveva attribuito una serie di funzioni sia preventive che impeditive, quali la possibilità di convocazione dell’assemblea in caso di inerzia dell’organo amministrativo, la promozione dell’azione di responsabilità e la possibilità di richiedere l’intervento del tribunale in caso di sospetto di gravi irregolarità dell’organo amministrativo.

In tal senso le indicazioni fornite dai principi di comportamento del collegio sindacale, elaborati dal Cndcec, si riferiscono alle attività da porre in essere per prevenire e far emergere la crisi di impresa.

La norma 11.1 (prevenzione ed emersione della crisi di impresa) stabilisce che il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare a operare come un’entità in funzionamento e possa chiedere chiarimenti all’organo amministrativo e, se il caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportuni provvedimenti.

La funzione attribuita dall’articolo 14 D.Lgs. 14/2019 al collegio sindacale, così come già fatto dalla riforma del diritto societario del 2003, conferma il passaggio da un controllo caratterizzato dall’analisi a posteriori dei risultati di gestione e conseguenti azioni sanzionatorie ad una funzione di vigilanza incentrata sulla valutazione ex ante della capacità dell’impresa di operare in continuità aziendale.

Nell’esercizio della funzione di controllo dell’operato dell’organo amministrativo al fine di prevenire la crisi di impresa e la perdita della continuità aziendale, il collegio sindacale, ai sensi dell’articolo 2403 bis cod.civ., può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo e può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei successivi contributi ci occuperemo dei poteri attribuiti ai sindaci dal codice civile e dal D.Lgs. 14/2019 per prevenire situazioni di crisi di impresa e delle differenze con quelli ad appannaggio dei revisori legali.

La gestione della crisi d’impresa dopo l’introduzione del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza