21 Settembre 2019

Il duplice rapporto di lavoro preesistente non osta al regime forfetario

di Laura Fava
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La scheda di FISCOPRATICO

Alla data odierna, sono pervenuti diversi chiarimenti in merito all’applicazione della causa ostativa per l’accesso al regime forfetario di cui alla lettera d-bis), articolo 1, comma 57, L. 190/2014, così come modificata dall’articolo 1, comma 9, L. 145/2018 (cd. “Legge di bilancio 2019”).

L’ultimo, in ordine cronologico, è giunto con la risposta all’istanza di interpello n. 382/2019, con cui l’Agenzia delle entrate ha ribadito concetti già discussi in precedenti risposte nonché nella circolare 9/E/2019.

In questo primo contributo si commenta la causa di esonero dall’applicazione della causa ostativa di cui alla lettera d-bis, in considerazione della preesistenza del duplice rapporto lavorativo. Seguirà, nei prossimi giorni, un altro contributo che raccoglie i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con riguardo alla qualifica di “datore di lavoro” rilevante ai fini della disposizione.

L’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), L. 190/2014 preclude l’accesso al regime forfetario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro con i quali:

  • sono in corso rapporti di lavoro;
  • erano in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

L’applicazione della causa preclusiva si estende anche ai soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori di lavoro, al fine di evitare aggiramenti della norma.

È, tuttavia, necessario coniugare la ratio legis con le esigenze dei contribuenti che emergono dalle singole e autonome fattispecie concrete. A tal fine, già con la circolare n. 9/E/2019 è stata evidenziata un’ipotesi al ricorrere della quale la causa ostativa non trova applicazione.

Si tratta della circostanza in cui il contribuente, già prima della data di entrata in vigore della novella legislativa, conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa), sia redditi di lavoro dipendente nei confronti del medesimo datore di lavoro. In tale particolare ipotesi, la causa ostativa non può trovare applicazione a condizione che i due rapporti lavorativi proseguano senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza. Questo perché non si ravvisa alcun comportamento elusivo, consistente nella trasformazione artificiosa del rapporto di lavoro (da dipendente ad autonomo), che la norma intende proprio evitare.

Infatti, considerando la ridotta tassazione del reddito di lavoro autonomo in adesione al regime forfetario, il Legislatore ha voluto contrastare l’esecuzione di trasformazioni di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, poste in essere con il solo intento di beneficiare del regime fiscale agevolato.

La recente risposta n. 382/2019 fornisce un esempio di applicazione di tale causa di esonero, poiché riguarda una dentista che svolge nei confronti della medesima Azienda sanitaria sia attività di lavoro dipendente, sia attività di lavoro autonomo. In particolare, viene rappresentato che:

  • a seguito di un provvedimento della magistratura, l’Azienda sanitaria ha trasformato i contratti d’opera giunti a scadenza stipulati con i professionisti in rapporti di lavoro dipendente, fatti salvi i contratti d’opera ancora in essere che rimarranno tali fino a scadenza;
  • per effetto di tale provvedimento, il soggetto istante, dal 2017, è titolare sia di contratti d’opera (lavoro autonomo) in scadenza nel 2019 (e che non verranno più rinnovati in tale forma), sia di contratti di lavoro dipendente.

L’istanza verte sulla questione dell’applicabilità, o meno, del regime forfetario dato che il contribuente risulta titolare di due rapporti di lavoro – dipendente e autonomo – con il medesimo datore di lavoro e in considerazione del passaggio da un rapporto di collaborazione a un rapporto di lavoro dipendente nel corso del periodo di sorveglianza.

In considerazione dalla fattispecie concreta, l’Agenzia delle entrate esprime un parere favorevole all’applicazione del regime forfetario nel 2019, considerando che il duplice rapporto di lavoro già preesisteva all’entrata in vigore della novella legislativa e continua a permanere senza subire sostanziali modifiche. Risulta, infatti, non integrata la causa che la norma intende contrastare, ovverosia la trasformazione artificiosa dell’attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.

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