5 Aprile 2016

Il dossier titoli estero: quadro RW e IVAFE – I parte

di Pietro Vitale
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In tema di monitoraggio fiscale, l’art. 4, DL n. 167/1990 stabilisce che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 917/1986 (TUIR), residenti in Italia (diversi dai residenti cd Schumacher) che, nel periodo d’imposta, detengono, a titolo di proprietà o altro diritto reale, investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

L’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi avviene mediante la compilazione del quadro RW e si rende applicabile anche qualora tali soggetti detengano gli investimenti e le attività per il tramite di società ed altre entità giuridiche, nei casi in cui risultino i “titolari effettivi” dell’investimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera u), e dall’allegato tecnico del D.Lgs. 231/2007, a prescindere al fatto che si sia proceduto alla regolarizzazione di tali attività anche mediante rimpatrio giuridico (cd voluntary disclosure).

Ai fini del monitoraggio fiscale, gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. L’obbligo di indicazione non sussiste altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a € 15.000. Tale ultima soglia si applica a decorrere dal 1/1/2015; si dà evidenza che le istruzioni al quadro RW del modello Unico 2016 sono state modificate dal Provv. Agenzia Entrate 31/3/2016 n. 47207 al fine di aggiornarle alla nuova soglia prima indicata in euro 10.000 (cfr. art. 2 Legge 15/12/2014 n. 186). Per le attività diverse da depositi e conti correnti (ad esempio immobili ed attività finanziarie) continua a non essere prevista una soglia. Il valore di € 15.000 sembra riferirsi alla totalità di conti correnti e depositi, il che porta a dover indicare conti/depositi con valore inferiore a €15.000 qualora la somma dei singoli conti/depositi ecceda tale importo. Ciononostante, poiché l’IVAFE è dovuta in misura fissa (€ 34,20), qualora la giacenza media annua degli estratti conti e dei libretti è non superiore ad € 5.000, la soglia di € 15.000 (valida ai fini del monitoraggio) viene vanificata dalla necessità di indicare la più bassa soglia di € 5.000 per liquidare l’IVAFE. La non indicazione di conti/depositi inferiori ad € 15.000 porterebbe a sanzioni solo ai fini IVAFE e non anche sul monitoraggio fiscale.

Al riguardo, si evidenzia che il modello RW seppur semplificato dalla legge europea 2013 (L. n. 97/2013 – per evitare una procedura di infrazione a livello europeo per violazione del principio di libertà di movimento dei capitali), che aveva abolito le sezioni I e III (circa i trasferimenti da e verso l’estero) a seguito della modifica dell’art. 4 DL n. 167/1990, risulta ad oggi ancora di difficile compilazione in quanto oltre ad essere dedicato al monitoraggio degli investimenti ed attività estere del contribuente, ha anche la funzione di liquidare l’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) e l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). La semplificazione voluta dalla legge europea 2013 risulta, pertanto, vanificata proprio a seguito della presenza delle due imposte patrimoniali.

Secondo le istruzioni al modello RW, il valore dei prodotti finanziari da indicare deve essere individuato facendo riferimento agli stessi criteri IVAFE (cfr. art. 19, comma 18, D.L. n.201/2011 e Provv. Agenzia Entrate 5/6/2012) ossia:

  • per i titoli negoziati, il valore di quotazione al 31/12 o al termine del periodo di detenzione;
  • per i titoli non negoziati o prodotti quotati esclusi da quotazione, il valore nominale o in mancanza il valore di rimborso anche se rideterminato ufficialmente.

Inoltre, nel caso di cessione di prodotti finanziari della medesima categoria, acquistati in tempi e a prezzi diversi, occorre stabilire quale dei prodotti è detenuto nel periodo di riferimento avendo a riguardo il criterio di rotazione LIFO (last in first out). Le istruzioni prevedono che:

  • in colonna 7 sia indicato il valore all’inizio del periodo di imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività,
  • in colonna 8 il valore al termine del periodo di imposta o al termine di detenzione (per conti correnti e libretti di risparmio la giacenza media)
  • ed in colonna 10, il numero dei giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’IVAFE (dal 2014 oggetto dell’IVAFE sono i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di deposito e non le attività finanziarie. Sono così escluse da IVAFE le partecipazioni, i finanziamenti dei soci in società estere, i metalli preziosi e le valute estere).

Risulta quindi chiaro che per un dossier titoli estero occorrerebbe compilare non solo un rigo per ogni titolo, ma anche più righi per ciascun titolo nel caso esso fosse stato oggetto di più vendite e acquisti.

A ben vedere, poiché la difficoltà di compilazione di tale modello rischiava di portare ad una violazione del principio comunitario di libertà di circolazione dei capitali, l’Agenzia delle Entrate durante il Telefisco 2016 ha aperto ad una più facile compilazione del quadro che, tuttavia, non risulta recepita nelle attuali istruzioni al modello RW; si attende che tale orientamento venga al più presto recepito in via ufficiale.

In particolare, la più agevole modalità di compilazione è stata fornita dall’Agenzia incidentalmente in risposta a un quesito sulle modalità di calcolo delle sanzioni per la violazione degli obblighi di compilazione dell’RW, ove si spiega che gli adempimenti dichiarativi previsti dovranno prevedere l’indicazione del valore iniziale (ndr. colonna 7) e del valore finale (ndr. colonna 8) di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest’ultima. Pertanto, ai fini dell’RW e quindi anche dell’IVAFE la variazione del dossier titoli non ha effetti. Ad esempio, se al 1/1/2015 si è titolari di un dossier titoli con valore complessivo a tale data pari ad € 1.000.000 estinto a seguito di vendita avvenuta il 30/09/2015 a € 1.100.000, occorrerà compilare un solo rigo del quadro RW, indicando come valore inziale € 1.000.000 e finale € 1.100.000 con giorni di possesso 273. L’IVAFE sarà quindi pari ad € 1.100.000 x 273/365 x 2/1000 = € 1.645.

Per l’Agenzia quindi, i giorni di possesso dei beni per i quali è dovuta l’IVAFE da indicare in colonna 10 possono essere calcolati per dossier titoli e non anche per singolo titolo. Con tale approccio non si devono pertanto calcolare i giorni di possesso titolo per titolo come invece poteva desumersi dalle istruzioni al quadro RW; in assenza di modifiche alle istruzioni, non potendo indicare in un’unica riga più codici distintivi delle attività finanziarie estere, occorrerà indicare tale dossier titoli in un’unica riga con il codice 14 (“altre attività estere di natura finanziaria”).