20 Marzo 2019

Il disegno di legge governativo sullo sport – I° parte

di Guido Martinelli
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Con il n. 1603 è stato incardinato alla Camera dei deputati il disegno di legge delega sullo sport, primo firmatario il Presidente del Consiglio e con la sottoscrizione di altri otto ministri, tra cui i due vicepresidenti del consiglio, approvato dal Consiglio dei Ministri e recante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione”.

Il testo, suddiviso in quattro capi e 14 articoli, vede, nel primo capo (articoli 1 – 3) una delega al Governo per la riforma dell’ordinamento sportivo in conseguenza delle innovazioni portate dalla Legge di bilancio 2019; il secondo (articoli 4 – 5) reca delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo e per interventi in materia di rappresentanza degli atleti e delle società sportive. Il capo III (articoli 6-11) contiene una serie di disposizioni sulla disciplina sulla violenza negli stadi e, per concludere, l’ultimo capo reca norme di delega in materia di sicurezza nella costruzione di impianti sportivi, di riordino degli adempimenti in capo alle Federazioni di carattere amministrativo e la delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Come testualmente riportato nella relazione illustrativa il primo articolo intende dare seguito al riordino delle fonti legislative dello sport italiano e delle competenze conseguenti già avviato con la Legge di bilancio (articolo 1, comma 630, L. 145/2018).

In particolare emerge il riferimento, all’articolo 1, comma 1, lett. d), alla necessità di definire gli ambiti e il ruolo del Coniquale organo di indirizzo dell’attività sportiva e articolazione del Comitato Olimpico Internazionale nonché con la sua funzione di governo dell’attività sportiva nazionale limitatamente a quella olimpica”.

Andrà chiarito se tale limitazione si riferisce alle discipline sportive riconosciute come tali dal Cio (e, se così fosse, come in realtà crediamo, vi saranno ricomprese praticamente “quasi” tutte le discipline che appaiono nell’elenco degli sport riconosciuti come tali dal Coni) o solo quelle che partecipano ai giochi olimpici invernali o estivi.

Come già anticipato, riteniamo, salvo smentite, che corretta sia la prima lettura e che, pertanto, per quanto riguarda la disciplina delle attività competitive, rimanga inalterata l’attuale funzione del Coni di regolatore delle pratiche sportive a carattere agonistico.

D’altro canto, se così non fosse, si porrebbe un serio problema di quale realtà possa assumere questo ruolo che non appare ricompreso nei poteri della “Sport e Salute spa” (ex Coni servizi), sia pure ampliati dalla L. 145/2018.

Ciò appare confermato anche dal disposto del successivo punto e), laddove viene confermato, in capo al Coni, un “potere generale di determinazione e divulgazione di principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive, per la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport e per la promozione e lo sviluppo dello sport”.

Il punto f), sempre dell’articolo 1, comma 1, limita i poteri di controllo e di intervento diretto del Coninei confronti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite soltanto qualora siano accertate gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi federali o non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia constatata l’impossibilità di funzionamento dei medesimi organi federali”.

Se tale previsione, sotto un certo profilo, appare limitare il potere del massimo ente sportivo italiano nei confronti delle federazioni e delle discipline sportive associate (ricordiamo che il Coni è la confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate) del tutto innovativo e inaspettato è la previsione di un “intervento diretto” del Coni anche nella vita delle associazioni benemerite e degli enti di promozione sportiva nei confronti dei quali, fino ad oggi, il ruolo del Coni era quello di riconoscere o di disconoscere l’ente o l’associazione ma, trattandosi di realtà comunque “terze” rispetto al Coni, non aveva alcun potere di intervento diretto.

Viene poi ribadita la piena autonomia gestionale e contabile degli enti sportivi riconosciuti. Questo potrebbe significare che ognuno di questi, che, ricordiamo, ha natura associativa ai sensi di quanto previsto dal primo libro del codice civile, sarà soggetto, sotto il profilo amministrativo e contabile, solo alle leggi dello Stato e non più anche alle indicazioni del Coni.

Il primo comma del primo articolo si conclude con la previsione della lett. h), limitando l’attività della struttura territoriale del Coni “esclusivamente a funzioni di rappresentanza territoriale”, e con la lett. i), la quale dà potere al Governo di rivedere la materia dei limiti al rinnovo dei mandati elettivi degli organi del Coni e delle Federazioni introdotti dalla L. 8/2018.

La citata previsione di cui alla lett. h) appare, forse, poco riconoscente del lavoro svolto fino ad oggi dalla struttura periferica del Coni e apre seri dubbi su “chi” poi potrà curare la promozione sportiva direttamente sul territorio.

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