15 Ottobre 2020

I crediti d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle Pmi – I° parte

di Debora Reverberi
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Nell’ambito delle “misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni” di cui all’articolo 26 D.L. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, sono previsti due distinti e contestuali crediti d’imposta per gli aumenti di capitale delle imprese e l’istituzione di un “Fondo Patrimonio Pmi” per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società di media dimensione.

Attraverso il ricorso allo strumento del credito d’imposta vengono stimolati gli investimenti in società italiane di piccole-medie dimensioni che abbiano subìto una sensibile riduzione dei ricavi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, riconoscendo un’agevolazione sia all’investitore che all’impresa conferitaria, con destinazione di risorse per complessivi 2 miliardi di euro nel 2021:

  • credito d’imposta a favore degli investitori, pari al 20% del conferimento in denaro nei limiti di 2 milioni di euro di investimento, di cui all’articolo 26, comma 4, D.L. 34/2020;
  • credito d’imposta a favore delle società conferitarie pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino al 30% dell’aumento di capitale deliberato e versato, di cui all’articolo 26, comma 8, D.L. 34/2020.

Con decreto del MEF del 10.08.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 del 24.08.2020, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei due crediti d’imposta.

Ne emerge un quadro complessivo caratterizzato da requisiti di ammissibilità piuttosto stringenti e vincoli, a pena di decadenza dall’agevolazione, alla destinazione sia della partecipazione derivante dal conferimento sia delle riserve della società conferitaria nei successivi tre anni.

Credito d’imposta a favore degli investitori (articolo 26, comma 4, D.L. 34/2020)
Ambito applicativo soggettivo Soggetti beneficiari:
· soggetti che effettuano direttamente conferimenti in denaro in una o più società dal 20.05.2020 al 31.12.2020
· soggetti che effettuano indirettamente conferimenti in denaro in una o più società dal 20.05.2020 al 31.12.2020 attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, non a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e residenti nel territorio dello Stato
Soggetti esclusi:
· soggetti dell’articolo 162-bis Tuir (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria e assimilate)
· imprese operanti nel settore assicurativo
· imprese qualificabili al 31.12.2019, come “imprese in difficoltà” ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014
· nel caso in cui il soggetto conferente sia una società, non deve controllare direttamente o indirettamente la società conferitaria, non deve essere sottoposto a comune controllo o collegato con la conferitaria e non deve essere da quest’ultima controllato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 10.08.2020 (escluse le patrimonializzazioni infragruppo)
Ambito applicativo oggettivo Soggetti conferitari ammessi:
· società di capitali (spa, sapa, srl, srls), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia
oppure
· stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’UE o in Paesi appartenenti allo SEE

· che abbiano registrato ricavi 2019 maggiori di 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro
· che abbiano subito, a causa emergenza Covid-19, un decremento di ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019.
Soggetti conferitari esclusi:
· soggetti dell’articolo 162-bis Tuir (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria e assimilate)
· imprese operanti nel settore assicurativo
· imprese qualificabili al 31.12.2019, come “imprese in difficoltà” ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014
Caratteristiche del conferimento:
· deve essere un aumento di capitale a pagamento
· deve essere effettuato in esecuzione di una delibera successiva al 19.05.2020
· deve risultare interamente versato entro il 31.12.2020
· deve risultare iscritto alla voce del capitale sociale o della riserva da sovrapprezzo azioni o quote, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione
· l’importo massimo di conferimento agevolabile è di 2 milioni di euro (limite riferito al soggetto investitore)

Entità dell’agevolazione Il credito d’imposta spetta all’investitore:
· in misura pari al 20% del conferimento in denaro effettuato in una o più società
· con un conferimento massimo su cui calcolare il credito d’imposta di 2 milioni di euro
Procedura di riconoscimento del credito d’imposta ·         Istanza da presentare all’Agenzia delle entrate dall’investitore o, nel caso di investimento indiretto, dall’organismo di investimento collettivo
· L’accoglimento delle domande avviene in ordine cronologico (meccanismo del c.d. “click day”)
· Fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari a 2 miliardi di euro per il 2021
Cause di decadenza Costituiscono cause di decadenza dall’agevolazione in capo all’investitore:
· la mancata acquisizione, prima dell’invio dell’istanza, della delibera di aumento di capitale a pagamento
· la mancata acquisizione, prima dell’invio dell’istanza, della dichiarazione sostituiva di atto notorio con la quale il legale rappresentante attesta che la società conferitaria non ha beneficiato di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli
· la cessione della partecipazione derivante dal conferimento entro il 31.12.2023
· la distribuzione di qualsiasi tipo di riserve da parte della società conferitaria entro il 31.12.2013
· l’accertamento dell’insussistenza dei requisiti
Modalità di fruizione Il credito d’imposta è utilizzabile:
· nella dichiarazione dei redditi del periodo d‘imposta di effettuazione del conferimento e negli anni successivi fino ad esaurimento
· in compensazione F24, a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di effettuazione dell’investimento e nei limiti dell’importo riconosciuto dall’Agenzia delle entrate
Aspetti fiscali ·  irrilevanza fiscale del credito
· non si applicano i limiti generali di compensazione