2 Novembre 2019

Gli incentivi per la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane

di Gennaro Napolitano
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Il D.L. 111/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2019, detta, tra l’altro, misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria (c.d. “decreto clima”).

L’intervento normativo si inserisce nel più ampio orizzonte di una politica strategica nazionale finalizzata a implementare soluzioni in grado di fronteggiare l’emergenza climatica, nella consapevolezza che la variabilità climatica sia strettamente correlata alle attività umane e che le temperature e le emissioni di CO2 continueranno progressivamente a crescere con impatti negativi sul pianeta e sulla salute pubblica.

Le disposizioni contenute nel decreto dettano, in coerenza con gli impegni derivanti dalla normativa europea, misure straordinarie per consentire il raggiungimento degli obiettivi relativi alle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.

Con l’adozione del D.L. in esame, quindi, il legislatore italiano si pone l’obiettivo di adeguare l’ordinamento interno alla normativa europea in materia ambientale e, in particolare, di garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, con riferimento alla quale l’Unione europea ha aperto nei confronti dell’Italia le procedure d’infrazione nn. 2014/2147 e 2015/2043.

In tale contesto strategico, l’articolo 2 del decreto contiene misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane. Innanzitutto, il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo denominato “Programma sperimentale buono mobilita”, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2019, 70 milioni di euro per il 2020 e il 2021, 55 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024.

Il Fondo è destinato al finanziamento del “bonus mobilità” per incentivare l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e di biciclette anche a pedalata assistita, nonché al finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale.

Con l’obiettivo di ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul Fondo in esame, ai residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 (relative alla mancata ottemperanza da parte dell’Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE) che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto un “buono mobilità” pari a 1.500 euro per ogni autovettura e a 500 euro per ogni motociclo rottamato, da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita.

Il “buono mobilità” non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva per il calcolo dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente).

La definizione delle condizioni e delle modalità per l’ottenimento e l’erogazione del bonus mobilità è demandata a un apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare in concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico.

Per le stesse finalità a cui è destinato il “buono mobilità”, il comma 2 dell’articolo 2 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento di progetti volti alla creazione, al prolungamento, all’ammodernamento e alla messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale. Alla copertura di tale spesa si provvede mediante corrispondente utilizzo, per il 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 D.Lgs. 30/2013 (“Attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra”).

I progetti finanziabili devono essere presentati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più Comuni, anche in forma associata, interessati dalle ricordate procedure di infrazione e devono essere riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti.

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, dovranno essere definiti i termini e le modalità di presentazione dei progetti. Il decreto, peraltro, deve essere adottato d’intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto deve essere comunque emanato.

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