Società di persone: le quote non possono essere espropriate

Ai sensi dell’articolo 2252 cod. civ., nelle società di persone il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.

Tra le modifiche dell’atto costitutivo che richiedono il consenso di tutti i soci vi sono quelle che riguardano il numero e le persone dei soci: non possono quindi essere introdotti nuovi soci, così come non possono essere sostituiti i soci esistenti, se non con il consenso unanime.

Da ciò ne discende che le quote delle società di persone non possono essere oggetto di esecuzione forzata durante la vita della società.

Infatti “l’espropriazione della quota, comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di “novità” incompatibile con il carattere di tale tipo di società” (Cassazione civile, 07 novembre 2002, n. 15605).

Purtuttavia, il legislatore lascia ampia autonomia ai soci delle società di persone nel disciplinare i rapporti interni, ragion per cui lo stesso atto costitutivo potrebbe prevedere la libera trasferibilità delle quote: in questi casi deve invece ritenersi che le quote delle società di persone possano essere espropriate.

Allo stesso modo, possono essere espropriate le quote con riferimento alle quali, pur essendo previsto il diritto di prelazione in favore degli altri soci, è comunque ammessa la libera trasferibilità (Cassazione civile, 07 novembre 2002, n. 15605).

Nell’ambito delle società in nome collettivo, pertanto, ai sensi dell’articolo 2305 cod. civ. ed in considerazione della non libera trasferibilità della quota, deve ritenersi che il creditore particolare del socio:

  • possa compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio in sede di liquidazione (procedendo, quindi, al sequestro conservativo delle quote al momento della loro liquidazione),
  • non possa espropriare la quota, se trasferibile solo con il consenso di tutti i soci,
  • non possa chiedere la liquidazione della quota del socio debitore finché dura la società. Se la società è a tempo indeterminato o la sua durata viene prorogata, il creditore può invece chiedere la liquidazione della quota.

Nelle società semplici, invece, il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota, se gli altri beni del socio-debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti.

Pur essendo consentita la liquidazione della quota, non è comunque ammessa, nemmeno per le società semplici, l’espropriazione della stessa, se le quote non sono liberamente trasferibili.

Il creditore può invece sempre promuovere atti conservativi o esecutivi sulla quota di utili spettanti al socio.

Pare utile a tal proposito ricordare che nelle società di persone il socio ha il diritto di percepire l’utile accertato in sede di approvazione del rendiconto, senza necessità di un’ulteriore delibera di distribuzione, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo.

I soci possono tuttavia decidere, all’unanimità, di non distribuire gli utili e di rifinanziare così la società: questa scelta non è sindacabile dal creditore particolare del socio, il quale potrà quindi chiedere il pignoramento degli utili solo dopo l’approvazione del rendiconto e salvo diversa decisione dei soci.

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