Società di persone: solo i soci possono essere amministratori

In tutte le tipologie di società di persone possono essere nominati amministratori esclusivamente i soci. Lo ha stabilito il Tribunale di Udine con un decreto del 29 aprile 2018.

La decisione del giudice trae origine da un ricorso proposto dal Conservatore del Registro delle imprese con cui è stata segnalata, ai fini della cancellazione d’ufficio, la mancanza delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione della nomina come amministratore di un soggetto non socio della società semplice Alfa.

Invero, in dottrina è controversa la possibilità di nominare amministratori soggetti diversi dai soci nella società semplice e nella società in nome collettivo.

Invece, per quanto riguarda la società in accomandita semplice, il divieto è inequivocabilmente sancito dalla legge; il riferimento è all’articolo 2318, comma 2, cod. civ., secondo cui “L’amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari”.

Ebbene, a detta del decreto in commento, il divieto opera anche per le altre due tipologie di società di persone, ancorché il codice civile non contenga alcuna specifica disposizione che lo preveda esplicitamente.

Il giudice fonda la sua conclusione sulle seguenti motivazioni.

  1. Se il legislatore avesse voluto introdurre la possibilità di nominare amministratori non soci nelle società di persone, lo avrebbe fatto con una norma ad hoc così come stabilito per le società per azioni, all’articolo 2380-bis, comma 2, cod. civ.. Tale ipotesi, quindi, deve considerarsi come residuale, in opposizione alla regole generale secondo cui solo i soci possono essere nominati amministratori.
  2. Gli articoli 2257 e 2258 cod. civ., recanti le disposizioni sulla amministrazione disgiuntiva e congiuntiva nelle società di persone, fanno riferimento ai soli soci. L’incipit di cui all’articolo 2257, che testualmente dispone “Salvo diversa pattuizione”, non va interpretato nel senso di ammettere la nomina di amministratori non soci, bensì di considerare quale sistema base quello dell’amministrazione disgiuntiva.
  3. L’articolo 2267 cod. civ. presuppone che i soggetti deputati ad agire in nome e per conto della società siano i soci, i quali, di conseguenza, rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali. È, quindi, intrinseco nella natura delle società personali la “immedesimazione organica” tra amministrazione e società, sicché coloro che amministrano e rappresentano la società sono anche responsabili dei debiti sociali.
  4. L’articolo 2318, comma 2, cod. civ. prevede l’obbligo di nominare come amministratori di una società in accomandita semplice soltanto i soci accomandatari; se il legislatore avesse voluto ammettere la nomina di amministratori non soci, avrebbe dovuto strutturare la disposizione in senso negativo, vietando ai soli soci accomandanti di assumere la qualifica di amministratore: in tal modo tutti i soggetti diversi dai soci accomandanti – soci accomandatari e non soci – avrebbero potuto ricoprire la carica di amministratore.

Per tutte queste ragioni, il decreto ha stabilito, con riferimento a tutte le tipologie di società di persone, il divieto di nomina di amministratori non soci.

Pertanto, per l’amministratore non socio della società semplice Alfa, è stata disposta la cancellazione d’ufficio.

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