Soci accomandanti e accomandatari: il confine degli atti di gestione

La società in accomandita semplice si distingue anche grazie alla figura dei soci accomandanti, i quali, come sancisce l’articolo 2320 del codice civile, non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’articolo 2286. Tale disposizione assume rilevanza all’interno della disciplina societaria, in quanto ne rappresenta la ratio di fondo, come riporta la sentenza della Cassazione 29794 del 2008, ove si afferma la presenza all’interno della norma del principio di tipicità posto dall’articolo 2249 cod. civ., attraverso il quale vengono garantite per la società in accomandita semplice le sue caratteristiche essenziali, prima fra tutte la conferibilità soltanto ai soci accomandatari dell’amministrazione della società, presupposto ed effetto della loro responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali.

Giova, peraltro, delineare il concetto di ingerenza con l’ausilio della giurisprudenza. Nella sentenza della Cassazione n. 11250 del 2016, infatti, in merito alla stessa, si afferma:

  • la necessità di porre in essere un’attività gestoria;
  • tale attività si configura in operazioni destinate ad avere efficacia interna alla società oppure a riflettersi all’esterno;
  • la stessa esprime il potere di direzione degli affari sociali, poiché si presenta come una scelta che è propria del titolare dell’impresa.

La pronuncia continua affermando: “ne deriva che il socio accomandante assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi del citato articolo 2320 cod. civ., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione (intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva od almeno rilevante sull’amministrazione della società, non già di atti di mero ordine od esecutivi) o di trattare o concludere affari in nome della società”.

Successivamente all’approfondimento finora esposto, si vuole riportare il caso contenuto nella decisione della CTP di Milano n. 5637 del 27/06/2016. Il ricorrente era stato nominato socio accomandante di una società di persone, carica dalla quale era receduto attraverso una scrittura privata. L’Agenzia notificava un avviso di accertamento alla società ed anche allo stesso per l’emissione di una fattura per operazioni inesistenti. L’ex socio accomandante pertanto si difendeva, data la presenza del recesso, annoverando la mancata imputazione di alcun tipo di rapporto con la società. Ebbene, tralasciando il sindacato sulla correttezza del mezzo utilizzato per cedere la quota, ovverosia la scrittura privata, in questa sede si è cercato finora di comprendere quali siano gli atti di cui il socio accomandante è tenuto a rispondere. Tra i motivi della decisione, infatti, si ritiene fondamentale confermare la natura del socio, ovverosia ribadire che lo stesso ricopre la qualifica di socio accomandante, e quindi, nella società non ha alcun potere decisionale e di rappresentanza, perché tutto questo spettava esclusivamente al socio accomandatario. Rilevante è il periodo successivo: “poiché nel caso in esame, vi è l’emissione di una fattura per operazioni inesistenti, quindi la responsabilità di tale fatto è da attribuire solamente al socio accomandatario e non all’accomandante, in quanto quest’ultimo non ha alcuna forza nella compagine sociale. Il socio accomandante non può essere trattato alla stessa stregua del socio accomandatario, che ha la rappresentanza e la responsabilità della società”.

A titolo esemplificativo, inoltre, la pronuncia del Tribunale di Como del 11-02-1987, sebbene non sia di recente emanazione, afferma che è un atto di amministrazione, qualora sia compiuto dal socio accomandante privo di una procura speciale, la semplice sottoscrizione di ordini per forniture di merce.

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