Anche se il Regolamento (UE) 679/2016 non fornisce compiuta definizione, con il termine “interessato” va indicata la persona fisica, identificata o identificabile, cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento.
Di conseguenza, non rientrano nella definizione di interessato le persone giuridiche, gli enti, le associazioni o le imprese individuali.
Rispetto al vecchio Codice Privacy, il Regolamento europeo amplia e dettaglia lo spettro di diritti che devono essere garantiti all’interessato. Nello specifico, sono ora riconosciuti i diritti esposti nella tabella che segue.
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