Quando cambiare significa complicare

In un precedente intervento abbiamo affrontato le principali novità in materia di società a responsabilità limitata, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 76/2013 al codice civile. In questa sede vorrei soffermarmi sugli effetti che alcune di queste stanno generando nella pratica professionale, mi riferisco in particolare all’art. 2464 c.c.

Come noto l’attuale art. 2464 c.c., modificato dal suddetto decreto legge, prevede che nella fase costitutiva di una società a responsabilità limitata il versamento del 25% del capitale sociale venga ora effettuato direttamente nelle mani dell’organo amministrativo. Come ha precisato lo stesso Notariato con una nota del 4 settembre 2013, il versamento deve essere effettuato in contanti, se di importo inferiore ai 1.000 euro, oppure a mezzo assegno circolare intestato all’amministratore nominando, non essendo più prevista, nel silenzio della norma, la possibilità di ricorrere al conto vincolato.

Qui nascono le prime problematiche, in primis la necessaria presenza dell’amministratore nella fase costitutiva e la contestuale accettazione a ricoprire la carica. Nonostante ciò sia frequente, non può dirsi che sia sempre scontato, soprattutto nel caso di amministratore estraneo alla compagine sociale. A complicare il tutto ci pensa poi l’assegno circolare, rendendo la questione davvero “esilarante”. Immaginate i soci e futuri amministratori di una neo-costituenda s.r.l. che il giorno dell’atto si presentano nello studio notarile, ciascuno con un assegno circolare intestato a uno degli amministratori pari, complessivamente, al 25% del capitale sociale. Il Notaio prenderà in consegna tali titoli per recepirli all’interno dell’atto e, successivamente, li riconsegnerà nelle mani del neo –amministratore, il quale dovrà poi versarli sul proprio conto corrente in attesa che la società ne apra uno.

La situazione diventa veramente paradossale nel caso di società a responsabilità limitata unipersonale: l’unico socio-amministratore dovrà consegnare a se stesso un assegno circolare per poi riversarlo sul proprio conto corrente dopo il tempo perso per richiederlo in banca! Per non parlare, poi, delle immani difficoltà che incontrerebbe un soggetto estero nel costituire una s.r.l. nel nostro Paese secondo la suddetta procedura.

E la parcella del Notaio? Il Notaio potrebbe anticipare tutti gli oneri per il deposito dell’atto costitutivo, in attesa che fornisca al cliente tutto l’occorrente per l’apertura di un conto corrente intestato alla società dal quale pagare quanto dovuto. L’alternativa a questa ipotesi, alquanto provocatoria, resta quella che almeno uno dei soci o, ancora meglio, l’amministratore metta mano al portafogli. Non che non si potesse fare così anche nella previgente disciplina, sia chiaro, tuttavia il Notaio, nella stragrande maggioranza dei casi, era solito trattenere il proprio compenso dai decimi vincolati in banca.

L’amministratore, nel pagare gli onorari al Notaio, potrà dedurre quanto anticipato direttamente da quanto dovrà bonificare alla società neo costituita in termini di capitale sociale riscosso a mezzo degli assegni circolari, con buona pace di redditometro, sintetico, indagini finanziarie, e chi più ne ha più ne metta. In questi casi va posta particolare attenzione alla causale dei versamenti e dei bonifici che l’amministratore dovrà operare sul proprio conto personale, riportando, per quanto possibile, tutti gli estremi e i riferimenti dell’operazione di costituzione.

Insomma, un bel “papocchio”, l’ennesima modifica normativa di cui, francamente, potevamo fare a meno.

 

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