L’integrità patrimoniale nella fase pre-liquidatoria

Ai sensi dell’articolo 2487-bis, cod. civ., nel momento in cui si verifica una causa di scioglimento, gli amministratori delle società di capitali restano in carica fino all’iscrizione dell’atto di nomina dei liquidatori nel registro delle imprese, conservando nel frattempo il potere di gestire la società e la legale rappresentanza dell’ente.

Tuttavia, essendosi verificata una causa di scioglimento, il potere che viene attribuito agli stessi deve limitarsi alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. Se l’organo gestorio dovesse compiere atti od omissioni in violazione di quanto precedentemente stabilito, verrà allo stesso imputata la responsabilità dei danni arrecati:

  • alla società;
  • ai soci;
  • ai creditori sociali;
  • ai terzi.

Trattandosi di un periodo particolare, che si frappone come “ponte” nel passaggio dei poteri all’organo di liquidazione, in questo lasso temporale gli amministratori, sebbene gli stessi non si occupino della mera attività di liquidazione, sono comunque tenuti ad intervenire compiendo atti propedeutici alla successiva fase liquidatoria.

Quanto descritto trova la sua giustificazione in quanto, al verificarsi di una delle cause di scioglimento, lo scopo dei soci, come sottolinea l’OIC 5, non è più l’incremento del valore del patrimonio della società, ma quello di monetizzare nel minor tempo possibile il valore della propria partecipazione, salvaguardando allo stesso tempo gli interessi dei creditori. Il documento citato afferma che “vi è dunque, una trasformazione sul piano economico del capitale investito nell’impresa: esso non è più uno strumento di produzione del reddito, bensì un semplice coacervo di beni destinato alla conversione in danaro liquido, al pagamento dei creditori ed alla ripartizione ai soci dell’attivo netto residuo”. In buona sostanza, se prima del verificarsi della causa di scioglimento il potere degli amministratori veniva esercitato liberamente, successivamente tale potere risulta vincolato alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.

Le attività che possono risultare pregiudizievoli e fonte di responsabilità si configurano in operazioni che possono rappresentare fonti di nuovi rischi per l’impresa. A tal proposito, il Tribunale di Milano ha evidenziato che “per avanzare fondatamente una pretesa risarcitoria verso gli amministratori occorre allegare che la condotta gestoria successiva ad uno stato di scioglimento di fatto è stata illecita e quindi fonte di danno (senza illiceità non v’è “danno” risarcibile); e per far ciò è necessario affermare e poi provare (anche per presunzioni ricorrendo se del caso a criteri sintetici ragionevolmente applicabili a fronte di un’attività dinamica e complessa come quella d’impresa) che si è trattato di attività che, in violazione dell’art. 2449 c.c. (vigente all’epoca dei fatti) o in violazione del vigente art. 2486 c.c., (oggi vigente), non è stata orientata meramente alla conservazione del valore del patrimonio sociale, poiché con essa è stata proseguita l’attività caratteristica ed è stato assunto nuovo rischio di impresa e che proprio perciò essa ha cagionato un danno ingiusto in termini di depauperamento del patrimonio sociale”(sentenza n. 4480/2011).

Lo stesso Tribunale di Milano (sentenza n. 10652/2015) sottolinea che il danno che può derivare dalla prosecuzione ordinaria dell’attività sociale in presenza di una causa di scioglimento consiste, in linea teorica, nel peggioramento della “perdita netta” ovvero, in quella riduzione del patrimonio netto che la prosecuzione dell’attività caratteristica (non finalizzata alla mera conservazione del valore e dell’integrità del patrimonio ex articolo 2486 cod. civ.) abbia eventualmente prodotto.

Sul punto, si segnala anche la sentenza del Tribunale di Lecce del 27/12/2011, nella quale si stabilisce che l’aggravamento del dissesto conseguente a “nuove operazioni”, vietate ai sensi dell’articolo 2486 cod. civ., ove al momento del verificarsi di una causa di scioglimento vi sia già una situazione di sbilancio patrimoniale negativo, non costituisce danno risarcibile per i creditori sociali.

Ferme restando le disposizioni contenute nell’articolo 2486 cod. civ., nell’individuare le possibili attività che impediscono la conservazione dell’integrità del valore sociale, non si può prescindere dall’obbligo che gli amministratori hanno in relazione all’adempimento dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.

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