Limiti alla circolazione delle azioni per atto tra vivi

La partecipazione sociale in una S.p.a. è rappresentata da azioni: le azioni sono un titolo rappresentativo dei diritti e degli obblighi previsti in capo al socio.
Al fine approfondire la disciplina civilistica della azioni e della loro circolazione, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Societario”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa nello specifico dei limiti alla circolazione delle azioni derivanti da un atto tra vivi.

La circolazione delle azioni per atto tra vivi può essere limitata:

  • dalla legge;
  • da specifici accordi tra soci;
  • dallo statuto.

Accanto ai limiti statutari, si collocano talune ipotesi in cui il divieto è stabilito dal codice civile o da leggi speciali:

  • prima dell’iscrizione della società nel Registro imprese, le azioni non possono costituire oggetto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari, salvo l’offerta pubblica di sottoscrizione (articolo 2331 cod. civ.);
  • nel caso di conferimento in natura, con relazione di stima, non possono esser cedute le azioni relative ai conferimenti in oggetto prima che ne sia stata controllata la valutazione (articolo 2343, cod. civ.);
  • nel caso di conferimenti in natura, senza relazione di stima, non possono essere cedute le azioni fino all’iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori, attestante che il valore dei beni conferiti è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo (articolo 2343 quater, cod. civ.);
  • le azioni con prestazioni accessorie sono trasferibili solo con il consenso degli amministratori (articolo 2345 cod. civ.);
  • le azioni delle società fiduciarie e di revisione, nonché le azioni delle società cooperative, sono intrasferibili senza il consenso dell’organo amministrativo.

Ulteriori limiti, cd. convenzionali, possono sorgere a seguito di accordi stipulati tra le parti. Si pensi, a tal proposito, a quelli che vengono comunemente definiti “sindacati di blocco”.

Ai sensi dell’articolo 2355 bis cod. civ., lo statuto può prevedere:

  • il divieto di trasferimento delle azioni nominative o di quelle per le quali non si è fatto luogo alla emissione di titoli azionari, per un periodo di cinque anni dalla costituzione della società, o da quando viene introdotto,
  • particolari condizioni per il trasferimento delle azioni.

Con specifico riferimento alle “particolari condizioni” per il trasferimento delle azioni meritano di essere richiamate le clausole di prelazione, le clausole di gradimento e le clausole di accodamento.

Tra le “particolari condizioni” che limitano il trasferimento delle azioni, la dottrina prevalente:

  • ricomprende le clausole di accodamento, o tag along (in forza delle quali il socio che intende vendere le proprie azioni deve garantire l’impegno, da parte del terzo acquirente, all’acquisto di tutte le azioni degli altri soci, alle stesse condizioni economiche). In questo caso, infatti, il socio di maggioranza potrebbe essere limitato nella cessione, ove il terzo non volesse assumersi l’obbligo di acquistare tutte le azioni;
  • non ricomprende le clausole di trascinamento, o drag along o bring along (in forza delle quali i soci si obbligano a vendere le loro azioni nel caso in cui il socio di maggioranza decida di vendere la propria partecipazione, alle stesse condizioni contrattuali, o a un prezzo minimo predeterminato). Queste clausole, infatti, in nessun modo si ritengono limitative della circolazione delle azioni e non può quindi trovare applicazione la disciplina di cui all’articolo 2355 bis civ..
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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